T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 363 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Ticengo, nell’approvare un piano di lottizzazione, ha disposto, sul presupposto di un’asserita autorizzazione dell’ente gestore di essa, odierno ricorrente, la cd. "tombinatura" della Roggia Ticenga (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il provvedimento in parola riguarda il regime delle acque pubbliche, gestite dal Consorzio quale rappresentante degli agricoltori da esso raggruppati (doc. 21 ricorrente, copia decreto di riconoscimento);

– che pertanto la giurisdizione in proposito appartiene ai sensi dell’art. 143 R.D. 11 dicembre 1933 n°1775 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come correttamente eccepito dal Comune intimato a p. 8 della memoria 18 febbraio 2011. Si tratta infatti di provvedimento che "ancorché emanato da un’autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche", come affermato, fra le molte, da Cass. Civ. S.U. 12 maggio 2009 n°10845;

– che quindi si deve provvedere come da dispositivo;

– che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio, restando il contributo unificato, come per legge, a carico del ricorrente che lo ha anticipato dato che la sua domanda non è stata accolta;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque, assegnando termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza per riassumere la causa avanti al Giudice fornito di giurisdizione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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