Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9671 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la Agenzia Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del titolare e mandatario, Sig. M.G., conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, D.B.G. per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 313,12.

Assumeva l’esponente, quale titolare e mandatario della Agenzia assicuratrice, di avere stipulato contratto assicurativo con il convenuto per gli infortuni della famiglia per la durata di cinque anni, con il pagamento del premio annuale di Euro 76,95. Assumeva inoltre che dopo il pagamento della prima rata, il convenuto non provvedeva al pagamento delle successive.

Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito.

Istruita la causa il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti pronunciava sentenza n. 40/06 del 31.12.2005-14.2.2006 con cui condannava il convenuto al pagamento della somma pari a Euro 230,85, oltre interessi legali al saldo.

Ricorre per Cassazione D.B.G. con quattro motivi.

Non resiste l’intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.) assume che nella motivazione della sentenza il Giudice di Pace, in merito al quantum debeatur, e tenuto conto della rata di premio scaduta in data 24.7.2002, pagata dal D.B. con offerta banco iudicis, riteneva che quest’ultimo fosse "ancora tenuto al pagamento dell’obbligazione di Euro 230,85 relativa alle rate di premio già scadute sino al 24.7.2004 (2003 e 2004) ivi inclusa quella relativa al premio scaduto il 24.7.2001".

Secondo il ricorrente tale pronuncia è affetta da nullità per contrasto con l’art. 112 c.p.c..

Il motivo è infondato perchè riguarda fatti soggetti all’apprezzamento del giudice di merito, relativamente cioè alla valutazione delle rate di premio.

Con il secondo, terzo e quarto motivo il ricorrente denuncia vizi della motivazione e violazione di norme di legge ( art. 2952 e 2938 c.c.) che, in tema di prescrizione in materia assicurativa stabiliscono che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze e che il giudice non può rilevare di ufficio la prescrizione non opposta.

Il giudice del merito, ad avviso del ricorrente, non aveva esaminato la documentazione prodotta dallo stesso convenuto, basando invece il proprio convincimento sulla prova testimoniale di segno contrario dedotta dalla società attrice. Lo stesso giudice aveva ritenuto inammissibile, perchè tardiva, la eccezione di prescrizione che era stata sollevata dal convenuto prima della udienza di precisazione delle conclusioni.

Osserva il Collegio: le censure formulate con questi motivi sono inammissibili. Val la pena ricordare che la pronuncia impugnata è stata emessa dal giudice di pace secondo equità, nell’ambito di una domanda di condanna al pagamento di Euro 313,12 come determinata nell’atto introduttivo.

Tanto premesso, si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le pronunce rese secondo equità dal giudice di pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono ricorribili per cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della Costituzione, dei principi fondamentali della materia, del diritto comunitario e della legge processuale, in relazione ai vizi previsti dallo stesso art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, ivi compresa l’ipotesi dì assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa.

Ne consegue che la violazione dell’art. 2952 c.c. in materia di termini di prescrizione in materia di assicurazione, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Quanto alla eccezione di prescrizione, il giudice di pace ne ha ritenuto la tardività in quanto proposta solo con note difensive conclusive, rilevando che – in quanto eccezione di merito in senso stretto – la stessa avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza, nel primo atto difensivo (e, comunque, nel rispetto del termine perentorio non inferiore a venti giorni dalla udienza di prima trattazione ex art. 180 c.p.c., comma 2 nel testo allora vigente). Tali conclusioni sfuggono a qualsiasi censura.

Tra l’altro, le censure formulate in ordine all’accertamento della maturazione del termine prescrizionale e l’esame della documentazione raccolta, investono un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, dovendosi in ogni caso escludersi la assoluta carenza o incongruenza della motivazione adottata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nessuna pronuncia in ordine alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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