DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010 Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio per l’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in
particolare, l’art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d’onore, cosi’ come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall’art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto
agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e, in particolare, l’art. 16
nel quale vengono indicati i criteri di riparto del fondo;
Visto lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento
integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei
prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio» dello stato di
previsione dell’esercizio finanziario 2009 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che per effetto
dei tagli lineari di spesa e’ pari a € 111.640.442,00;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita’ del sistema universitario e della ricerca»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in
particolare, l’art. 3, comma 2, che dispone per l’anno 2009
l’incremento per il predetto fondo per un importo di 135 milioni di
euro ridotto a € 134.819.040,00 in applicazione dei tagli previsti
dall’art. 11, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (per un
importo pari a € 43.233,00) e dall’art. 23, comma 1-quater e
dall’art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
(per un importo complessivo di € 137.727,00);
Vista la disponibilita’ totale delle risorse, pari a
€ 246.459.482,00 a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 28 maggio 2009 con cui, in
attuazione delle disposizioni della su indicata legge n. 1/2009,
nello stato di previsione del MIUR e’ stata disposta, per il corrente
esercizio finanziario, la variazione di bilancio sul capitolo 1695 in
termini di competenza e cassa per € 135.000.000,00;
Vista la decisione assunta dalla IX Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province
autonome in data 9 ottobre 2009 con cui viene condivisa la proposta
tecnica di considerare quale Fondo di intervento integrativo le
risorse complessive pari a € 246.459.482,00 da ripartire secondo i
criteri previsti dalla legge n. 390/1991;
Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita’ finanziaria, di
cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il
Fondo di intervento integrativo per l’anno 2009 secondo i criteri
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 «Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul
diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390»;
Ritenuto, peraltro, di considerare gli eventi sismici che hanno
interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 al fine di garantire
il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti
nelle universita’ abruzzesi e, in particolare in quella di L’Aquila;
Ritenuto, a tal fine, che la quota del Fondo di intervento
integrativo spettante alla regione Abruzzo sia, limitatamente al
2009, incrementata per la finalita’ su indicata di un ammontare
stimato pari al fabbisogno finanziario necessario;
Ritenuto, conseguentemente, che l’importo spettante alle restanti
regioni e province autonome sia ridotto in misura proporzionale
all’incidenza dello stesso sull’ammontare complessivo del fondo al
netto della quota della regione Abruzzo;
Ritenuto altresi’ che la quota aggiuntiva riconosciuta alla regione
Abruzzo non sia considerata nell’esercizio finanziario 2010 ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
«Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome,
elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai
fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
26 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Decreta:

Art. 1

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di seguito
denominato fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province
autonome alla concessione di borse di studio di cui all’art. 8, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all’esaurimento delle graduatorie
degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita’ stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 «Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli
studi universitari a norma dell’art. 4, della legge 2 dicembre 1991,
n. 390».
2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le
province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e
quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio e successivamente quelle del fondo di cui al presente
decreto.
3. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle
province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti
d’onore nell’anno accademico successivo.

Art. 2 Il riparto del Fondo per l’anno 2009 1. Il fondo integrativo e’ ripartito sulla base dei criteri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 2. In relazione agli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle universita’ abruzzesi ed in particolare in quella di L’Aquila, la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo e’ incrementata, limitatamente al 2009, di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario. A tal fine, l’importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 1 e’ ridotto in misura proporzionale all’incidenza dello stesso sull’ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo. Nell’esercizio finanziario 2010 non si tiene conto di tale quota aggiuntiva ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 3. Sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2 e dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2009 e’ ripartito secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Le risorse trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell’anno accademico 2009/2010. 5. Al fine della rendicontazione sull’utilizzo delle risorse del fondo, le regioni e le province autonome comunicano, entro il 30 aprile 2010, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione generale per l’universita’, lo studente e il diritto allo studio universitario – il numero delle borse e dei prestiti d’onore concessi ed il relativo ammontare, articolato per la provenienza geografica dei beneficiari. Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 391

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-19&task=dettaglio&numgu=90&redaz=10A04530&tmstp=1272186490960

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