T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 360 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La impugnata ordinanza sindacale – in uno con il rubricato verbale VV.UU del 12.5.2010 – ordina alla ditta ricorrente di:

a – adottare con effetto immediato nelle modalità operative tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;

b – di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore, in modo da rispettare i imiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all’ARPA di Brescia (omissis)."

2 – Dopo un inquadramento fattuale, la citata istante ha introdotto i seguenti e qui riassunti motivi di censura:

a. violazione di legge; artt. 1 e 7 l. n. 241 del 1990; in quanto l’istruttoria di specie sarebbe stata avviata e compiuta senza alcuna partecipazioni e coinvolgimento;

b. eccesso di potere sotto vari profili; violazione art. 9 l. n. 447 del 1995 ed art. 50, 5° c. dec. lg.vo 267 del 2000 in quanto una simile ordinanza sindacale – deducibile come contingibile ed urgente – sarebbe del tutto fuori luogo poiché priva di ogni presupposto, soprattutto di profilo igienicosanitario;

c. eccesso di potere; difetto di istruttoria e mancanza di qualsiasi giustificazione in ordine alla necessità di adozione di un piano di bonifica acustica;

d. violazione DM 11.12.1996 e della circolare 6.12.2004; ciò per inesatta applicazione delle normative tecniche in materia di rilevamenti acustici;

e. eccesso di potere sotto ulteriori svariati profili.

3 – Tanto premesso si rinvia – per normata economia espositiva – ai contenuti della O.I.C. di questo Tribunale n. 608 del 3.9.2010 e alle conseguenti risposte dell’onerato Ufficio della AP di Bs: entrambi ben noti alle parti in causa.

4 – Ciò ulteriormente premesso, si annota – ora – che la difesa del costituito comune di Quinzano, nel fare cenno al verbale dei VV.UU del 12.5.2010, ne eccepisce la impossibilità di ponderazione in questa sede concludendo, sul punto, per la sussistenza di un difetto di giurisdizione dell’adito Giudice; la stessa, di poi, confuta, partitamente, ogni affermazione della ricorrente, affermando, infine, la infondatezza di tutto l’impianto demolitorio prospettato.

5 – All’U.P. del 9.II.2011 – dopo che le parti costituite sono state messe in condizioni di ribadire, oralmente, le proprie avverse tesi – la causa è stata spedita a sentenza poiché ritenuta matura per la decisione.

6 – Va così ed in primo luogo osservato che il verbale dei VV.UU. del 12.5.2010 – qui anch’esso impugnato – non risulta punto richiamato nella ordinanza in discussione: nemmeno quale elemento presupposto. Di talché la detta eccezione di difetto di giurisdizione, vista anche la portata ultronea e la funzione di personale afflittività dello stesso, non può che essere condivisa da questo Tribunale.

7 – Tanto concluso in rito, va poi rilevata, la infondatezza del primo mezzo di censura, (2a); infatti – pur a tutto concedere – risulta che la partecipazione agli accertamenti tecnici sia stata proposta, preventivamente, senza esito positivo alcuno e che, sull’altrimenti esito dei risultati, siano state richieste controdeduzioni. In ogni caso simili verifiche dovrebbero essere, per lo più, poste in essere ex abrupto e senza preavviso: come insegna più che prevalente giurisprudenza: ove la ragione di ciò è più che intuitiva.

8 – Pure il secondo rilievo merita – nonostante l’abilità della difesa della ricorrente – negativa sorte (sub 2 b). Al riguardo ed in particolare si ritiene che, nel caso ed altrimenti privilegiando conforme e prevalente giurisprudenza (anche recentissima), la statuizione amministrativa in discussione possa ben vestire in perduranza di una situazione di pericolo – i panni formali della contingibilità e dell’urgenza; ciò proprio alla stregua di un consistente altrimenti perdurare di una attività potenzialmente idonea a recare disturbi uditivi ed altri collaterali oltre il tollerabile: soprattutto se la relativa fonte è allocata nella particolare zona indicata dal Comune (TAR Latina 8.10.2010 n. 492).

9 – Analoga sorte subisce il rilievo sub 2 e indicando che la relativa risposta e già stata fornita in pregresso.

10 – Pure i residuali rilievi (sub 2 c e sub 2 d) non sono degni di essere accolti rilevando che, nella sostanza e pur alla stregua delle conclusioni della A.P. di Bs, la indagine tecnica risulta condotta correttamente ed in modo sufficientemente compiuto.

11 – Per quanto non dedotto si rinvia alle conclusioni della stessa relazione della A.P. di Bs facendo proprio le stesse in questa sede quale ulteriore motivazione, non avendo alcuna ragione per non condividerle.

12 – Ne consegue la infondatezza di tutti i motivi proposti.

13 – Soccorrono, comunque, sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando respinge il ricorso di cui in epigrafe premessa declaratoria di difetto di giurisdizione e di conseguente inammissibilità di una discussione intorno al verbale dei VVUU del 12.5.2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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