Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9668 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato M.C., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino J. A. e la Augusta Ass.ni S.p.A., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, allorquando si trovava in qualità di trasportato sull’auto Mercedes di proprietà e condotta dal J. A..

Si costituiva la Augusta Ass.ni, non contestando la responsabilità del proprio assicurato, ma chiedendo che la propria condanna fosse circoscritta a quanto rigorosamente provato.

Con sentenza 28.9/8.10/2004 il Tribunale di Torino riconosceva quali voci risarcibili il danno biologico da IT ed il danno morale, oltre rivalutazione ed interessi.

Proponeva appello M.C. Si costituiva la Augusta Ass.ni chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 990/06 del 27.1.2006- 6.6.2006 respingeva l’appello.

Ricorre per Cassazione M.C. con quattro motivi.

Resiste la Augusta Ass.ni S.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 2727 c.c. – arbitraria valutazione delle risultanze probatorie – in relazione al mancato riconoscimento del danno biologico permanente, assume che la Corte d’Appello ha confermato la decisione del primo giudice il quale ha ritenuto che in corso di causa l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova che dal sinistro del (OMISSIS) fosse a lui derivata una invalidità biologica permanente e, conseguentemente, ha ritenuto di non dovergli riconoscere il diritto al risarcimento del relativo danno. Tale decisione, secondo il ricorrente, sarebbe in violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla mancanza di valore probatorio relativamente ai referti radiografici prodotti agli atti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato riconoscimento del danno biologico permanente.

Con il terzo motivo il ricorrente, deduce erronea quantificazione del danno morale.

Con il quarto motivo il ricorrente, deduce insufficiente ed illogica motivazione e violazione dell’art. 2059 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale.

Si osserva al riguardo che la sentenza impugnata è successiva al 2.3.2006, donde l’applicabilità del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Mancano nel caso i quesiti di diritto e i momenti di sintesi, con riferimento alla denuncia dei vizi in violazione di legge e di vizi della motivazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in considerazione che, al momento del ricorso non poteva ancora dirsi nota consolidata la giurisprudenza di questa Corte, in ordine ai requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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