T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 358 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il presente ricorso si appunta su un atto di diniego (e sul presupposto preavviso) di richiesta di ampliamento di un garage esistente, già in parte in superficie, adibito al ricovero di autovetture ed accessorio alla abitazione del ricorrente; la stessa avanzata anche per asserite difficoltà di manovra interna e di disbrigo fisico dovuto alle angustie logistico strutturali in essere.

2- Il detto provvedimento fa seguito ad un preavviso del 2008 al seguito di una serie di scambi epistolari tra il ricorrente e l’intimato Comune a cui ebbe di poi a fare altrimenti seguito la detta richiesta in data 3 aprile 2008.

Nel preavviso del 7.8.2008 si richiamano, al detto negativo riguardo, diversi parametri normativi civilistichi, anche per relationem così come in precedenza annotati nell’ambito della citata antecedente fase interlocutoria ed epistolare che ebbe termine entro la metà del dicembre 2007.

3- Sono stati introdotti i seguenti motivi di censura.

a- violazione di legge, art. 2 e 3 della L. 241 1990 criticando la apparente esaustività del procedimento di specie;

b- violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 963, 905, 907 del c.c., pur in relazione agli artt. 6.2.4 e 6.2.5 NTA segnalando così possibilità di deroga vista la funzione della costruzione da ampliarsi.

4- Si è costituito in giudizio il Comune intimato; la sua difesa, ex avverso deducendo, ha prospettato la infondatezza del ricorso.

5- All’U.P. del 9.02.2011, dopo breve discussione, la causa è stata spedita in decisione.

6- Il ricorso è privo di pregio.

6.1- Quanto al primo rilievo va osservato che, a causa dei copiosi scambi epistolari e connesse controdeduzioni del Comune, il medesimo non può trovare ingresso poiché il contraddittorio si è, nella sostanza, sostanzialmente sviluppato e concluso.

6.2- Quanto al secondo rilievo il Collegio osserva che, nel corpo del medesimo, nessun richiamo è avanzato avverso i disposti di cui al D.M. 1444 del 1968 (art. 9 1° c. n 2) intesi già quale norma ostativa alla detta richiesta nella nota comunale 20.11.2007 (p.3). Quest’ultima è poi ed invero anch’essa richiamata in toto quale premessa negatoria nel preavviso di diniego del 20.8.2008 poi sfociato nel diniego qui impugnato ed ove quest’ultimo si richiama – seppur riassuntivamente – a tutte le precedenti comunicazioni comunali.

6.2.1 – In ogni caso, poiché iura novit curia, detta regola del citato DM è comunque insormontabile per ragioni di ordine pubblico sanitario attesa, nel caso, la brevissima distanza lineare con pareti finestrate; ciò al tal punto che norme locali ulteriori, se collidenti, debbono essere disapplicate. Altre invero sono le derogabilità invocate che però non consentono di superare quanto sopra concluso. (giurisprudenza conforme e costante).

7- Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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