Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9667 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato M.G. conveniva in giudizio S.G. e la S.p.A. AXA Ass.ni innanzi al G.d.P. di Trentola Ducenta, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), tra il proprio scooter e l’autovettura del S..

Si costituiva la Axa Ass.ni deducendo l’improponibilità, inammissibilità e infondatezza nel merito della domanda.

Istruita la causa, il G.d.P., con sentenza n. 215/2003, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 6.972,17, a titolo di risarcimento, oltre accessori e spese di giudizio.

Proponeva appello il M. deducendo l’incongruità della liquidazione del danno. Resisteva la AXA Ass.ni proponendo appello incidentale.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Distaccata di Aversa – con sentenza n. 233/05 rigettava entrambi gli appelli.

Ricorre per Cassazione M.G. con un unico motivo.

Resiste la AXA Ass.ni con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112, 113, 115 e 116 e art. 132, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assume che il giudice d’appello aveva modificato la statuizione in ordine ai postumi invalidanti adottata dal G.d.P. in termini esorbitanti dalla censura e, comunque, in assenza di qualsivoglia logica motivazione (e a fronte della impugnazione principale avente per oggetto la determinazione del quantum debeatur in relazione al grado di invalidità riconosciuto dal primo giudice e della impugnativa incidentale avente per oggetto la legittimazione passiva dei convenuti), il Tribunale da un lato ha confermato la legittimazione passiva delle parti mentre dall’altra, ancorchè non richiestone, ha proceduto ad una diversa, e per il creditore, deteriore indicazione del parametro di quantificazione del risarcimento riducendo in pratica la misura dello stesso.

Il ricorrente precisa che prima in sede di comparsa di risposta nel giudizio dinanzi al giudice di pace e quindi con l’appello incidentale, la compagnia di assicurazione si era limitata a negare che la Lancia Thema indicata nell’atto di citazione come coinvolta nell’incidente fosse proprio quella del convenuto S. G., assicurata presso la AXA, e che in sede di appello, la stessa società non aveva affatto contestato la entità del risarcimento, determinata in Euro 6.972,17 sulla base di una inabilità permanente valutata nell’ordine del 6%.

Il giudice di appello – osserva dunque conclusivamente il ricorrente – disattendendo la valutazione operata dal Tribunale sulla base della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, aveva finito per pronunciare "ultra petita" senza adeguata motivazione.

Osserva il Collegio:

non sussistono i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.

Infatti, il Tribunale – dopo aver precisato che, secondo una valutazione equitativa il danno permanente doveva essere contenuto nel 3% – non ha ridotto la entità complessiva del risarcimento liquidato dal primo giudice, con riferimento ad una inabilità permanente del 6% che ha ritenuto più che congrua.

Ed ha conseguentemente confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale proposto dal M. che quello incidentale della compagnia assicuratrice.

Non sussiste, pertanto, la "reformatio in peius" denunciata ed il vizio di ultrapetizione dedotto dal ricorrente.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: Non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del "petitum" e della "causa pretendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 3100 del 10 aprile 1997).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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