Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 giugno 2010, la Corte d’Appello di Firenze, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da F.D., dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all’art. 474 c.p.p. perchè estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato in quattro mesi di reclusione e Euro centocinquanta;

confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale F. era stato dichiarato colpevole di ricettazione di capi di pelletteria con marchi contraffatti.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza o erronea applicazione della legge penale perchè si sarebbe dovuto dichiarare l’estinzione per prescrizione anche del delitto di ricettazione, posto che la pena edittale massima è fissata in sei anni di reclusione; – mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, giustificata in maniera inadeguata attraverso il richiamo "all’entità del fatto e alla personalità dell’imputato", tanto più che il primo giudice lo aveva ritenuto meritevole anche delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Precisato che norma da applicare è quella del novellato art. 157 c.p., in quanto più favorevole, la Corte territoriale non ha errato nel non dichiarare l’estinzione per prescrizione anche di delitto di ricettazione. Ed invero il capoverso dell’art. 648 c.p. individua non un’ ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante (ancorchè ad effetto speciale) della quale pertanto non si deve tenere conto. Il reato pertanto si prescrive in dieci anni (otto anni con aumento di un quarto per effetto dell’interruzione) cioè il 29.12.2010, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

2. I secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè a fronte della motivazione della sentenza impugnata (che, sia pur sinteticamente,ha giustificato il convincimento di adeguatezza della pena inflitta per il residuo delitto di ricettazione, dopo aver confermato espressamente le statuizioni del primo giudice – quindi anche in riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e ha rammentato le valutazioni relative anche alla personalità dell’imputato) il ricorrente riconosce di non essere stato immune da precedenti penali, ancorchè a pena patteggiata. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ne ha tenuto conto, stante il disposto dell’ultimo inciso dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla motivazione espressa per giustificare il convincimento di non meritevolezza dell’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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