T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 357 Piani di recupero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Nell’ambito del presente giudizio è stato, inizialmente, impugnato un complesso di atti che concorrono a definire un piano di recupero in variante al PRG e, al seguito, un asseritamente connessa concessione edilizia.

2- Il Collegio – rammentato di aver sentito le parti all’udienza del 9.2.2011 – non ritiene di entrare nel merito delle censure addotte. Ciò attesa la evidenziata fondatezza delle viste eccezioni di irricevibilità per tardività della notifica (pur annotate alla detta udienza pubblica).

3- Infatti, in primo luogo precisando che il ricorrente non ha beni immobili di proprietà inserite in tale PdR, va rilevato che quest’ultimo atto complesso è stato reso formalmente conoscibile a costui al compirsi di un periodo di due pubblicazioni ben lontane nel tempo dalla data di intervenuta notifica del presente ricorso. Va inoltre osservato che tale atto complesso era stato osteso, pur nei suoi contenuti tecnici, ad un tecnico espressamente incaricato e delegato dal ricorrente (circostanza questa pacifica per atti e avverso la cui certificazione non risulta prospettata alcuna querela di falso). Tuttavia quest’ultimo non ha ritenuto di recuperare anche l’ostesa copia della datata concessione edilizia; la quale ultima è stata altresì impugnata con motivi aggiunti che, peraltro e all’evidenza, riguardano ancora e solo il detto PdR. Nè il ricorrente ha, al seguito dell’asserito silenzio della P.A., attivato qualsiasi ulteriore rimedio. Inoltre non sono state fornite puntuali principi di prova in ordine al fatto che le variazioni materiali ritenute illegittime derivino, casualmente, o dallo stesso PdR o solo dalla concessione edilizia e non invece da mere iniziative materiali e perciò fuor d’opera della parte controinteressata.

3.1- Sicchè è evidente che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di poter conoscere, pure nei contenuti, tutti gli atti qui impugnati. E’ dunque irrilevante che, nel caso di specie, i lavori non risultassero ancor finiti alla data di notifica del ricorso poichè le prospettazioni contenute in quest’ultimo potevano ben essere delineate, alla stregua di quanto accertato, anche in momenti di molto antecedenti.

4- Per quanto non annotato e quindi con riguardo ai confini di esplicazione della legittimazione processuale attiva del ricorrente, si rinvia alle autorevoli conclusioni contenute nella sentenza del CdS. Sezione IV n. 9537 del 29.12.2010.

5- L’inutilità di esaminare in questa sede la domanda risarcitoria consegue non solo da quanto sopra concluso ma anche ed in particolare, dal fatto che non è stata provata l’insistenza di alcun danno.

6- Soccorrono comunque sufficienti motivi per compensare le spese di giustizia tra le parti in causa
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile e respinge la domanda di risarcimento di danni.

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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