Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8724 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 20 giugno 2007 dal Tribunale della medesima città, con la quale E.A. era stato condannato alla pena di Euro 800,00 di multa per aver arbitrariamente invaso un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo, in concorso con una ragazza minorenne.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando deduzioni già svolte in sede di appello, lamenta la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, osservando che i rilievi svolti dalla Corte territoriale per contrastare la prospettazione difensiva, motivata dal fatto che la moglie dell’imputato era incinta e si era allontanata dalla abitazione dei genitori, non appaiono condivisibili, sussistendo quanto meno il dubbio sulla scriminante, avuto anche riguardo alla pesante burocrazia che presiede alla assegnazione degli alloggi popolari.

Il ricorso non è fondato.

Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di sottolineare che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona rientrano, non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., tra i quali rientra anche il diritto alla abitazione, sul presupposto che, a tutela della stessa dignità dell’uomo, emblematicamente riaffermata e tutelata, come valore inviolabile dell’individuo, dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la possibilità di fruire di un alloggio, come naturale ricovero per la persona, rappresenta, per essa, un fattore indefettibile di salvaguardia per una esistenza che possa definirsi dignitosa. Ciò non toglie, tuttavia, che la operatività della esimente in questione, presupponga comunque l’esistenza, in concreto, di tutti i relativi elementi costitutivi, fra i quali, in particolare, la assoluta necessità della condotta – ragguagliata alla stregua di rimedio non alternativamente prescelto tra una gamma di possibili soluzioni, ma di unica via percorribile, in presenza di una situazione in sè eccezionale e contingente – nonchè la inevitabilità del pericolo. Non senza sottolineare come, avuto riguardo alla natura permanente della ipotesi di reato che viene qui in discorso, la necessità che i presupposti applicativi della scriminante, non soltanto preesistano alla condotta di occupazione abusiva dell’immobile, ma perdurino per tutto il tempo in cui la occupazione stessa prosegue.

Alla stregua dei richiamati principi ne deriva, dunque, che nel caso di specie correttamente i giudici del merito hanno escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità, in considerazione del fatto che la condizione della minore, ai primi mesi di gravidanza, ben si sarebbe potuta affrontare attraverso il ricorso ai servizi sociali ed agli altri strumenti di affidamento, ovvero al ricorso di istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità non risulta essere stata in alcun modo non soltanto provata ma anche semplicemente allegata dal ricorrente. L’assenza totale di elementi dai quali poter dedurre che l’occupazione avesse rappresentato nella specie l’unico rimedio per poter procurare un alloggio alla minorenne, impedisce, dunque, di ritenere nella specie scriminata la condotta dell’imputato, le cui disagiate condizioni economiche non possono in sè "giustificare" l’occupazione di un alloggio, per di più istituzionalmente destinato a soddisfare le legittime aspettative di altre persone, che parimenti versano in condizioni disagiate, ma che vantano un titolo giuridico alla regolare occupazione dell’alloggio stesso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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