Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 aprile 2010, la Corte d’Appello di Napoli, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da C.G., riconosciuta al medesimo l’attenuante di cui all’art. 89 c.p. con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, riduceva la pena al medesimo inflitta a due anni due mesi e venti giorni di reclusione e Euro 500 di multa con la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per sei mesi; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale questi era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata continuata (assorbita l’ipotesi del tentativo in danno di D.M. L. in quella di rapina consumata in danno del medesimo), con la recidiva specifica, fatti commessi in (OMISSIS).

La Corte territoriale, all’esito della disposta perizia psichiatrica, riteneva la semi infermità mentale e per l’effetto riconosceva la diminuente di cui all’art. 89 c.p. con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti. Escludeva la ricorrenza dei presupposti per riconoscere anche le invocate attenuanti generiche. Poichè il perito aveva rilevato che si trattava di persona pericolosa, disponeva, a norma dell’art. 219 c.p., la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per la durata di sei mesi.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge ( art. 606 c.p., lett. b) in riferimento agli artt. 89 e 219 c.p. perchè il giudizio di pericolosità espresso dal perito doveva essere applicato nella sua interezza sicchè in luogo del ricovero doveva essere ordinata la libertà vigilata; – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. perchè il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato unicamente in ragione della reiterazione delle condotte aggressive, senza tenere in considerazione alcuna la seminfermità mentale.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità perchè non spiega in maniera specifica quali sarebbero state le considerazioni del perito che avrebbero comportato l’individuazione dei presupposti per applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata anzichè quella del ricovero in casa di cura, laddove l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) richiede l’indicazione specifica dell’atto processuale (c.d. autosufficienza del ricorso).

Ed invero, "è inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze" (Cass. Sez. 5, 22.1-21.3.2010 n. 11910).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato il convincimento dell’assenza dei presupposti per ritenere l’imputato meritevole delle attenuanti generiche. La seminfermità mentale è stata adeguatamente considerata, tanto da determinare il giudizio di equivalenza con le sussistenti aggravanti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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