Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

principale e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con citazione, notificata il 14.11.1998, la Curatela del fallimento della srl Agromatica, conveniva, innanzi al Tribunale di Salerno, M.V., per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 83.000.000, oltre accessori, ex art. 2033 c.c., ed in subordine, ex artt. 64 e 67, L. Fall..

La Curatela esponeva che dalla contabilità della società fallita erano risultati bonifici bancari, in favore del M., per L. 83.000.000, senza che tra le parti esistesse alcun rapporto di prestazione o di fornitura, giustificandosi tali erogazioni, probabilmente, in virtù di rapporti commerciali esistenti con la collegata società Agrocom.

Istruita la causa documentalmente, l’adito Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza n. 1143, in data 29.12.2000 – 9.4.2001, in accoglimento della domanda, dichiarava l’inefficacia nei confronti della massa, della predetta somma, oltre interessi legali della domanda giudiziale al soddisfo; condannava il M. al pagamento delle spese processuali.

Il M. proponeva appello innanzi a questa Corte con citazione in data 25.3.2002, chiedendo, in riforma della stessa, "dichiarare caducata e priva di qualsiasi effetto l’impugnata sentenza del Tribunale di Salerno del 9.4.2001 n. 1143 e conseguentemente che nulla deve M.V. al Fallimento Agromatica in relazione al pagamento delle competenza liquidate dal Pretore il Lavoro di Roma a seguito di verbale di conciliazione giudiziale".

La Curatela resisteva all’appello principale e, in via gradata, in caso di annullamento della sentenza, spiegava appello incidentale condizionato.

La Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame depositata in data 31.8.2005, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava il M. al pagamento in favore della Curatela della somma di L. 80.000.000 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, rigettando l’appello principale, e ciò, ritenendo mancante nel caso in esame una causa originaria giustificativa del pagamento.

Ricorrono per cassazione il M., in via principale, con un unico motivo, illustrato da memoria, e la Curatela, in via incidentale, in modo condizionato.
Motivi della decisione

Ricorso principale:

con l’unico motivo si deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 2033 e 2036 c.c.; si afferma in particolare che tutta la motivazione della sentenza si concentra sulla ritenuta mancanza nel caso in esame di una causa originaria giustificativa del pagamento e si aggiunge che, essendo pacifico per la Corte di merito che il pagamento effettuato dalla Agromatica era destinato ad estinguere un debito della collegata Agrocom nei confronti del M., il pagamento della stessa Agromatica doveva configurarsi non già come pagamento di debito oggettivamente inesistente ma come pagamento di debito altrui e quindi estraneo all’applicabilità dell’art. 2033 c.c..

Ricorso incidentale condizionato:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 64. L. Fall. nonchè dei principi di diritto che informano il cosiddetto sistema revocatorio fallimentare e dell’art. 1180 c.c., e relativo difetto di motivazione;

si censura in particolare la ritenuta non riconducibilità della fattispecie in questione nell’ambito applicativo dell’art. 64, L. Fall.;

con il secondo motivo si deduce, in via ulteriormente subordinata e non esaminata nei precedenti gradi di giudizio, il mancato esame della condanna dell’accipiens alla restituzione per essere inefficace il pagamento ai sensi dell’art. 67 L. Fall..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Fondato è il ricorso principale, con conseguente assorbimento dell’incidentale. Censurabile è infatti la ratio deciderteli dell’impugnata decisione in quanto fondata su una valutazione di gratuità od onerosità del negozio in questione (pagamento di terzo ex art. 1180 c.c. in relazione alla prestazione effettuata dall’Agromatica nei confronti del M.) sulla base di una mera mancanza di "una causa originaria giustificativa del pagamento", con conseguente ritenuta sussistenza del diritto spettante alla Curatela di ripetere ciò che in precedenza era stato pagato. La motivazione adottata dalla Corte di Salerno non prende quindi in considerazione quanto recentemente statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 6538/2010), secondo cui in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64, L. Fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall’operazione , sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.

Pertanto, ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’art. 64 anzichè dell’art. 69, L. Fall. nella vicenda in esame , la Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà valutare il pagamento in questione "in concreto", vale a dire sulla base degli interessi sottesi ed effettivamente perseguiti nonchè in virtù della percezione o meno dell’aver tratto il terzo adempiente un reale vantaggio patrimoniale (e ciò a prescindere dalla corrispettività tra prestazioni).

Ne deriva l’assorbimento del ricorso incidentale.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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