Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7 aprile 2010, la Corte di appello di Palermo giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 10 giugno 2009, con la quale era stata annullata la pronuncia della medesima Corte territoriale limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche nei confronti di V.G., condannata per resistenza e lesioni in riferimento ad un episodio verificatosi il (OMISSIS), ha concesso le attenuanti generiche ed ha ridotto la pena inflitta a titolo di continuazione per gli anzidetti reati a mesi otto di reclusione. Nella sentenza del giudice di rinvio si dava altresì atto della circostanza che in sede di giudizio di legittimità, era stata ritenuta ancora non maturata la prescrizione in relazione al delitto di resistenza, in quanto – dovendosi applicare il regime antecedente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, per quel delitto la prescrizione massima era pari a quindici anni.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale, con i motivi originari e con motivi aggiunti, rileva che, dovendosi nella specie applicare il vecchio regime, in quanto fra l’altro più favorevole, la prescrizione deve essere valutata alla luce delle circostanze attenuanti concesse soltanto in sede di rinvio, che pertanto, fanno abbassare la soglia edittale del reato di cui all’art. 337 c.p. al di sotto del limite dei cinque anni, con conseguente maturazione del termine massimo di prescrizione, nella specie pari a sette anni e mezzo.

Circostanza, questa, che poteva e doveva essere rilevata dai giudici del rinvio.

Il ricorso è fondato. Considerato, infatti, che la sentenza di primo grado è antecedente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, deve nella specie applicarsi la previgente disciplina della prescrizione, con la conseguenza che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche – applicate con criterio di prevalenza, avendo i giudici a quibus espressamente ridotto la pena di un terzo proprio, si legge in motivazione, "per le concesse attenuanti generiche" -, la pena prevista per il delitto di resistenza deve essere ragguagliata in misura inferiore a quella di cinque anni, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulta effettivamente pari a sette anni e mezzo. Poichè i fatti risultano essere stati commessi il (OMISSIS), i reati ascritti all’imputata devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati ascritti all’imputata sono estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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