Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 5 luglio 2010, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 13 marzo 2009, con la quale E.V.C. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione quale imputato del delitto di cui all’art. 390 c.p., aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per aver prestato aiuto al latitante R.A. a sottrarsi all’esecuzione della pena dell’ergastolo.

Propone ricorso per Cassazione il difensore il quale, nel primo motivo, riproducendo ampi stralci dell’atto di appello, lamenta che i giudici del gravame non avrebbero dato risposta a tutta una serie di emergenze dedotte a favore dell’imputato. Si lamenta, poi, rinnovando censure già dedotte in appello, che sia stata nella specie mantenuta l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita, nella sostanza, a riproporre le censure già devolute in grado di appello e da quei giudici motivatamente disattese, non senza rilevare come quelle doglianze – tutte concretamente passate in rassegna nel puntuale e logicamente ineccepibile percorso argomentativo sviluppato nel provvedimento oggetto di impugnativa – fossero incentrate su rilevi di merito, palesemente estranei al circoscritto perimetro entro il quale può svolgersi l’odierno sindacato di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Lo stesso difetto rende inammissibile anche la doglianza relativa alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, solo labilmente contestata nell’atto di ricorso e senza alcuno specifico riferimento alle valutazioni a tal proposito svolte nelle sentenze di merito (attente a rammentare gli insegnamenti di questa Corte, costante nel ritenere la sussistenza della aggravante de qua ove il soggetto favorito, per la caratura e la notorietà mafiosa, assuma uno specifico risalto emblematico ai fini del controllo del territorio, cosicchè l’agevolazione del medesimo non può non riverberarsi come fattore ontologicamente agevolativo del sodalizio, tanto sul piano del prestigio che della correlativa operatività), mentre del pari totalmente aspecifici sono i motivi afferenti il trattamento sanzionato e la concessione delle attenuanti generiche, le quali ultime, contrariamente all’assunto del ricorrente, sono state già concesse in primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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