T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-03-2011, n. 597

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’esponente, società operante nel settore della gestione dei fanghi biologici, ha acquistato un’ampia area nel Comune di Meleti, al confine con il Comune di Cornovecchio, da destinare alla realizzazione di un impianto per il trattamento dei fanghi biologici, da avviare, poi, al recupero in agricoltura.

In data 4 luglio 2005 L.A. srl (da ora anche solo la società o L.A.) ha presentato un’istanza alla Provincia di Lodi per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in questione.

L’Amministrazione provinciale di Lodi, però, con provvedimento del 27 giugno 2006 (poi annullato dal TAR Lombardia, con sentenza n.96 del 23 gennaio 2008, ai fini del riesame dell’istanza della ricorrente), ha respinto la suindicata domanda.

L.A., a seguito della citata sentenza del TAR, ha richiesto alla Provincia di riavviare l’iter procedimentale teso al riesame dell’istanza, sennonché, prima della convocazione della Conferenza di Servizi, il Comune di Cornovecchio ha assunto la deliberazione di Giunta n. 16 del 19 marzo 2008, con cui ha dichiarato "Area ad alta sensibilità ambientale" quella in cui era ricompresa la proprietà della ricorrente.

Con successiva ordinanza n. 21, del 24 maggio 2008, il Comune di Cornovecchio ha revocato in autotutela l’ ordinanza n. 16.

L.A. ha, quindi, nuovamente richiesto alla Provincia di riavviare l’iter procedimentale teso al riesame dell’istanza che, di fatto, è stato riavviato, attraverso la verifica di assoggettabilità del progetto della società alla V.I.A.

Tale subprocedimento si è concluso nel senso che, il dirigente del Settore Tutela Territoriale e Ambientale, con provvedimento del 2 marzo 2009, ha escluso la necessità di espletamento della procedura di V.I.A., previa verifica del rispetto della cd. matrice (in conformità al decreto del competente dirigente regionale del 25 febbraio 1999 n. 1105).

In sostanza, gli elementi analizzati avrebbero escluso ogni criticità del sito, ivi inclusa l’assenza di vincoli, compresi quelli da P.T.C.P. o da tutela riservata agli orli di terrazzo o ai dossi fluviali.

La Provincia di Lodi, tuttavia, una volta esaurito il subprocedimento su descritto, ha convocato la Conferenza di Servizi per la seduta del 3 aprile 2009 e, in tale sede, ha richiesto ulteriori approfondimenti istruttori.

Indi, con nota del 6 giugno 2009, la stessa Provincia ha disposto la sospensione del procedimento autorizzatorio in questione, in corso ormai da quattro anni, invocando la disciplina urbanisticoedilizia di salvaguardia, poiché il Comune di Meleti nel frattempo, con deliberazione del 18 aprile 2009, avrebbe adottato il P.G.T. e avrebbe previsto, nell’area dell’istante, l’istituzione di una fascia di tutela ambientale ed idrogeologica, lungo il Colatore Gandiolo.

All’interno di detta fascia, in particolare, sarebbero state ricomprese le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto della ricorrente, con la previsione della non assentibilità, in dette aree, all’ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti.

Contro gli atti da ultimo indicati è insorta l’esponente, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Le censure formulate fanno leva, in particolare, sulla violazione della normativa sulle misure di salvaguardia, che non potrebbero trovare applicazione nel procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, sulla violazione della norma da ultimo citata, nonché, quanto al P.G.T. in itinere, sui vizi di eccesso di potere e di illegittimità per contrasto con il P.A.I. e con il P.T.C.P. della Provincia di Lodi.

Si è costituita la Provincia di Lodi, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione preliminare.

Con ordinanza n. 868 del 03/07/2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, "limitatamente all’impugnazione della determinazione di sospensione assunta dalla Provincia di Lodi, atteso che la procedura descritta dall’art. 208 del d.lgs. n.152/2006 appare appositamente ideata per consentire di definire, contestualmente, attraverso l’istituto della conferenza di servizi, tutte le problematiche implicate dall’attività svolta dai vari soggetti tenuti a parteciparvi;" mentre "la dedotta incompatibilità della previsione contenuta nel P.G.T. in itinere del Comune di Meleti, con l’impianto oggetto dell’istanza autorizzatoria di che trattasi, potrà essere adeguatamente vagliata dall’autorità provinciale competente, nell’ambito del procedimento ex art. 208 cit., senza che si renda necessaria l’adozione della qui impugnata misura di salvaguardia, attesa l’attitudine dell’autorizzazione eventualmente rilasciata a costituire, all’occorrenza, variante allo strumento urbanistico comunale (ai sensi del co. VI° art. 208 cit.);".

Con ordinanza n. 4928 del 29 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la suindicata ordinanza, ritenendo che "l’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 impedisce di concludere che la mera adozione di un piano urbanistico possa sospendere automaticamente il procedimento pendente", poiché "la norma citata, laddove annette all’autorizzazione unica l’effetto di variante urbanistica, esclude che la conformità urbanistica rispetto ai piani approvati e, a maggior ragione, a quelli solo adottati, costituisca presupposto astrattamente necessario per la definizione della procedura".

Alla Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Lodi per il 5 ottobre 2009, i Comuni di Meleto e Cornovecchio e la Provincia di Lodi hanno espresso parere contrario, mentre l’ASL e l’ARPA si sono astenute.

La Provincia è pervenuta, così, in data 4 novembre 2009, ad un nuovo provvedimento di diniego dell’istanza autorizzatoria, basato sulla incompatibilità del progetto con le previsioni del P.G.T. adottato e, quindi, sulla incompatibilità con la fascia di rispetto idrogeologica, la cui tutela si rinverrebbe anche nel P.T.C.P., laddove si tutelano gli orli di terrazzo.

Con motivi aggiunti notificati alle medesime Autorità destinatarie del ricorso introduttivo e depositati il 24 dicembre 2009 l’esponente ha impugnato il diniego del 4.11.2009 e il verbale della Conferenza di servizi del 5.10.2009.

Con ordinanza n. 74 del 27 gennaio 2010 la Sezione ha nuovamente accolto la domanda cautelare, ravvisandone il "fumus" nel difetto di motivazione del gravato diniego in ordine alla concreta compatibilità dell’impianto con l’area destinata alla sua localizzazione, non apparendo detta localizzazione in contrasto con la tutela riservata – in sede di pianificazione provinciale – agli orli di terrazzo.

Con ordinanze nn. 2814 e 2834 del 15 giugno 2010 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la ordinanza da ultimo citata, "tenuto conto che i profili propulsivi dell’ordinanza impugnata trovano un obiettivo impedimento nel pericolo relativo al sistema idrogeologico e alla tutela degli orli di terrazzo che i provvedimenti richiesti dall’appellata determinerebbero, se assentiti in esito alla conferenza di servizi".

Nelle more, con deliberazione C.C. n.13/2010, pubbl. all’Albo pretorio comunale dal 10.03.2010, e sul BURL n. 28 del 14.07.2010, il P.G.T. del Comune di Meleti è stato approvato, con la conferma della imposizione del vincolo FTAI in relazione al Torrente Gandiolo e della conseguente fascia di rispetto di 500 metri.

Anche la predetta deliberazione è stata impugnata dalla società, con motivi aggiunti notificati, alle stesse Autorità destinatarie del ricorso introduttivo, prima e dopo la conoscenza della pubblicazione dell’atto sul BURL, e depositati il 20.07.2010 e il successivo 12.10.2010.

In prossimità della Pubblica udienza tutte le parti costituite hanno depositato memorie.

Alla Pubblica udienza del 23.11.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa provinciale e dal Comune di Meleti.

Stando alla predetta eccezione, in sostanza, non vi sarebbe più interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento soprassessorio applicativo della misura di salvaguardia, già sospeso con ordinanza cautelare di questo TAR, attesa la successiva conclusione del procedimento di approvazione del P.G.T. da parte del Comune di Meleti e la sopravvenuta inefficacia della misura di salvaguardia, di fatto mai applicata in ottemperanza alla sopra citata ordinanza di sospensione del T.A.R.

1.1) L’eccezione, ad avviso del Collegio, è da accogliersi, limitatamente all’impugnazione del provvedimento soprassessorio.

Ciò, non solo per quanto evidenziato dalla difesa resistente, in ordine alla sopravvenuta definizione del procedimento pianificatorio a salvaguardia del quale era stata adottata, col provvedimento del 3.06.2009 impugnato col ricorso introduttivo, la misura soprassessoria, ma, altresì, a seguito dell’emanazione, da parte della stessa Provincia di Lodi, all’esito di apposita Conferenza di Servizi, della determinazione datata 4.11.2009, recante provvedimento definitivo di diniego dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di che trattasi.

1.2) Residua l’impugnazione della delibera di adozione del P.G.T., in ordine alla quale il Collegio si appresta ad esaminare, in concomitanza alla trattazione dei motivi aggiunti, l’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata da parte resistente.

2) Prima ancora, però, il Collegio ritiene opportuno scrutinare l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti recanti l’impugnazione della deliberazione di approvazione del P.G.T., per tardività.

Ciò, in quanto, stando alla tesi delle resistenti, la deliberazione n. 13, del 06.03.2010 sarebbe stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10.03.2010, mentre i motivi aggiunti sarebbero stati notificati solo in data 02.07.2010, ben oltre il termine di giorni 60 decorrente dal 25.03.2010.

2.1) L’eccezione è infondata.

Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, che il Piano di Governo del Territorio di cui è causa è stato oggetto di pubblicazione sia sull’Albo pretorio comunale che sul B.U.R.L., e che tale ultima forma di pubblicità (perfezionatasi il 14.07.2010) è stata espressamente prevista dall’art. 13, comma 11° della legge regionale Lombardia n.12/2005.

Ne consegue che, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione non può che decorrere, nelle suindicate circostanze, dalla scadenza dell’ultima pubblicazione effettuata, vale a dire quella sul B.U.R.L., come ricavabile anche dall’art. 41, comma 2°, del D.Lgs. 104/2010 (recante il codice del processo amministrativo), con formulazione analoga, peraltro, a quella già contenuta nell’art. 21 dell’abrogata legge n. 1034/1971.

Tale soluzione si pone in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. le sentenze del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.1.2010, n. 187; id. 28.6.2010, n. 2660; nonché T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 giugno 2010, n. 15500), incline a ritenere che, la data a cui ancorare il dies a quo per l’impugnazione della previsione pianificatoria generale, decorre dal momento conclusivo dell’ultima misura conoscitiva messa in atto.

A tale proposito, è utile, per completezza, richiamare anche l’altro orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale non si sia perfezionata (cfr., così, Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 1988, n. 3; Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1173; idem, 12 novembre 2002, n. 6278; idem, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7771; T.A.R. Lombardia – Brescia, 1 dicembre 2004, n. 1743; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).

In relazione al caso che qui occupa, pertanto, deve riconoscersi la tempestività dell’impugnazione della deliberazione di approvazione del P.G.T., con i motivi aggiunti notificati il 19.10.2010 e depositati il 27 ottobre 2010.

3) La ricevibilità dell’impugnazione della deliberazione di approvazione del P.G.T. impedisce di accedere all’eccezione sollevata da parte resistente, in ordine alla improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnazione spiegata col ricorso introduttivo avverso la deliberazione di adozione del P.G.T.

4) Ancora in via preliminare il Collegio deve, a questo punto, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, depositati il 20.07.2010 e il 27.10.2010, sollevata dalla Provincia di Lodi e dal Comune di Meleti, in relazione all’impugnazione del P.G.T. del Comune di Meleti. La preannunciata eccezione muove dal presupposto, condiviso dallo stesso patrocinio ricorrente, per cui la presenza di prescrizioni di P.G.T. non conformi alla natura dell’intervento da assentire non costituirebbe dato di per sé ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica, stante l’effetto di variante ad essa attribuito dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. In verità, sempre stando alla difesa resistente, la ragione fondante il diniego qui opposto dovrebbe ravvisarsi unicamente nell’obiettiva natura dell’area in cui l’intervento si inserisce, nelle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche dell’area stessa, nella presenza degli orli di terrazzo e, soprattutto, nella vocazione agricola dell’area, che impedirebbe l’ubicazione di impianti quali quello per cui è causa. Lo stesso art. 196 del d.lgs. n. 152 cit. prevedrebbe, appunto, quale collocazione ideale per l’impianto in questione quella in area industriale, reputando ammissibile la collocazione in zona agricola solo in assenza di alternative. A riprova dell’assunto, osserva sempre la difesa resistente, come il diniego impugnato con i primi motivi aggiunti sarebbe stato adottato prima dell’approvazione del P.G.T., a dimostrazione dell’assenza di qualunque collegamento tra le due determinazioni.

L’eccezione è fondata.

Ritiene, sul punto, il Collegio, come il provvedimento di diniego della Provincia di Lodi del 04.11.2009 non tragga il proprio fondamento dalle previsioni del P.G.T. del Comune di Meleti. Quest’ultimo, infatti, come affermato da questa Sezione in sede di cognizione sommaria a proposito della misura soprassessoria e come deve, in questa sede, essere confermato, non potrebbe essere considerato ostativo alla collocazione dell’impianto di che trattasi, stante l’effetto di automatica variante ascritto dall’art. 208 cit. all’atto autorizzativo ivi contemplato.

Deve essere, in sostanza, ribadito che l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 cit., in virtù dell’effetto di variante urbanistica ad essa ascritto dal legislatore ambientale, non trova ostacoli nell’assenza di conformità urbanistica dell’intervento oggetto di assenso rispetto ai piani urbanistici approvati.

Ciò, anche perché, come correttamente evidenziato dall’esponente, le prescrizioni del Piano urbanistico comunale, anche laddove istituiscono la fascia di rispetto di tutela idrogeologica, sarebbero destinate ad essere modificate a seguito del rilascio dell’autorizzazione provinciale. Ciò, in quanto, non trattandosi di prescrizioni reiterative di vincoli già istituiti dalla normativa idrogeologica e, in particolare, dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato con d.P.C.M. 24.5.2001 e dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Lodi, le stesse possono introdurre un regime meramente urbanistico che, in quanto tale, è destinato a recedere a fronte dell’autorizzazione richiesta alla Provincia di Lodi.

Consegue da tutto ciò la fondatezza della eccezione da ultimo esaminata.

5) Riepilogando quanto sin qui evidenziato, il Collegio deve, pertanto, dichiarare in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, e per il resto inammissibile, per difetto originario di interesse ad impugnare il P.G.T. adottato, il ricorso introduttivo, mentre, quanto ai secondi e terzi motivi aggiunti, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per difetto originario di interesse ad impugnare il P.G.T. approvato.

6) Restano da esaminare i primi motivi aggiunti, sui quali il Collegio osserva quanto segue.

6.1) Il provvedimento del 4.11.2009 con essi impugnato fa leva, per motivare il diniego di autorizzazione, sulle seguenti argomentazioni:

– la richiedente non avrebbe dimostrato l’impossibilità di realizzare l’impianto in area industriale, in alternativa all’area agricola di che trattasi;

– in sede di conferenza di servizi del 5.10.2009 è stato espresso parere contrario all’impianto in questione, attesa la incompatibilità del progetto con la tutela riservata, in sede di pianificazione provinciale e comunale, agli "orli di terrazzo". Ciò, in particolare, in quanto gli artt. 20 e 22 degli indirizzi normativi del P.T.C.P., nell’individuare – tra gli elementi di rilevante interesse paesisticoambientale – gli orli di terrazzo, demanderebbero ai Comuni, in sede di adeguamento del P.G.T. al P.T.C.P., di prevederne la valorizzazione mediante strumenti idonei a prevenire situazioni di potenziale rischio idrogeologico. Da ciò l’istituzione, nel P.G.T. del Comune di Meleti, di una fascia di tutela ambientale – idrogeologica di 500 metri dal limite dell’alveo attivo del Colatore Gandiolo, con vincolo di inattuabilità ad impianti di stoccaggio rifiuti e/o di riciclo materiali in genere.

6.2) Stando alle argomentazioni di parte ricorrente, tuttavia, il primo dei profili sopra evidenziati sarebbe viziato sotto una duplice prospettiva:

a. " per violazione dell’art. 33 legge n. 1034/1971, in quanto eluderebbe il giudicato amministrativo formatosi in relazione alla sentenza n. 96 del 23.1.2008 di questa Sezione, a proposito della valenza unicamente come criterio preferenziale della destinazione degli impianti de quibus in zona industriale; la citata sentenza, infatti, avrebbe già annullato il primo diniego, assunto dalla Provincia di Lodi sul presupposto dell’incompatibilità degli impianti de quibus con la destinazione agricola dell’area, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 22/1997, ora trasfuso nell’art. 196 d. lgs. n. 152/2006.

b. " per violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 208 del d.lgs. n. 152 cit., della d.G.R. 27.6.2005 n. 8/220, nonché della d.G.R. 13.2.2008 n. 8/6581 p. 8.5.4, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.

Ciò, in quanto la determinazione impugnata disattenderebbe, sia le indicazioni della d.G.R. n. 8/6581, che del Piano Rifiuti adottato nel 2009 dalla Provincia di Lodi, posto che, in esse, la destinazione agricola di una zona non viene affatto indicata come "fattore escludente" la realizzazione di un impianto di trattamento dei fanghi, essendo, anzi, la zona agricola individuata dal Piano prov. come quella in cui i predetti impianti trovano la miglior collocazione.

6.3) Quanto al secondo dei profili su cui si articola la motivazione del diniego provinciale, la ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

a. " violazione dell’art. 33 della legge n. 1034/1971 (per elusione del giudicato cautelare di cui all’ ordinanza 29.9.2009 Consiglio di Stato n. 6856); violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, per sviamento e per difetto di motivazione. In sostanza, l’amministrazione avrebbe operato una valutazione astratta di incompatibilità, senza soffermarsi a valutare in concreto la incompatibilità del progetto con le effettive caratteristiche dell’area di localizzazione.

b. " violazione dell’art. 33 della legge n. 1034/1971 (per elusione del giudicato cautelare di cui all’ ordinanza 29.9.2009 Consiglio di Stato n. 6856 sotto altro profilo); violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 12 della legge regionale n.12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 3 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

Ciò, in quanto il d.lgs. cit., negli angusti limiti in cui dà rilievo alla normativa pianificatoria, lo fa per quella approvata e vigente e non già per quella (come nel caso che qui occupa), solo adottata.

c. " violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e per difetto di motivazione. Ciò, in quanto non si sarebbe tenuto conto di quanto emerso nel pluriennale corso dell’odierno procedimento, ove sarebbe stata effettuata l’analisi del progetto ai fini del subprocedimento di V.I.A., sulla scorta delle relazioni rese dai progettisti della ricorrente e previa verifica del rispetto della cd. matrice, approvata con decreto del Dirigente regionale 25.2.1999 n. 1105, che imponeva – nello specifico – di distinguere tra i "fattori caratteristici del sito" e i "fattori relativi al progetto". Così che, prosegue sempre l’esponente, tra i primi erano analizzati la destinazione urbanistica dell’area interessata dalla realizzazione del progetto, la distanza dell’area da quelle sottoposte a vincoli, la morfologia, la franosità, tutti elementi che avrebbero (cfr. doc. n. 17 all. parte ric.) portato ad escludere ogni criticità di sorta, trattandosi di area priva di vincoli, sostanzialmente pianeggiante e non franosa. Inoltre, la relazione tecnica dello Studio di compatibilità ambientale, approfondendo il regime vincolistico posto dal P.T.C.P. della Provincia di Lodi relativamente alla tutela riservata agli orli di terrazzo e ai dossi fluviali (per cui sarebbe prevista una fascia di rispetto di larghezza pari all’altezza degli stessi), avrebbe escluso ogni incompatibilità. Di tutto ciò l’impugnato diniego non avrebbe tenuto affatto conto, evidenziando, così, i profili di illegittimità denunciati, essendo state disattese anche le risultanze dell’istruttoria sino in allora condotta e che aveva sancito la piena compatibilità paesaggisticoambientale del progetto, anche con riguardo alla problematica degli orli di terrazzo e all’assenza di rischi idrogeologici (cfr. parere ARPA in sede di Conferenza).

d. " Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e per difetto di motivazione. Ciò, in quanto non si sarebbe tenuto conto della documentazione tecnica fornita dalla ricorrente per approfondire l’assenza di rischi di tipo idrogeologico e neppure di quanto rilevato dall’ARPA.

e. " Illegittimità derivata da quella del P.G.T., rilevata nei motivi 3° e 4° del ricorso introduttivo e di quello odierno per motivi aggiunti.

7) In primo luogo, il Collegio, sulla scorta della già rilevata inammissibilità delle censure afferenti l’impugnazione del P.G.T., deve dichiarare inammissibili i motivi aggiunti qui scrutinati, nella parte in cui assumono la illegittimità della determinazione provinciale per presunto contrasto col P.G.T. o per illegittimità derivata da quest’ultimo (cfr. sub 6.3.b e 6.3.e cit.).

Quanto alle restanti censure, le stesse, che possono essere congiuntamente esaminate per comodità espositiva, stante la loro stretta connessione, risultano fondate nei sensi di seguito precisati.

7.1) In primo luogo, deve essere condiviso quanto argomentato dal patrocinio ricorrente a proposito della erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove si include la destinazione agricola dell’area fra gli elementi escludenti la compatibilità della localizzazione dell’impianto in questione.

Sul punto, oltre a richiamare quanto già affermato, con valore di giudicato, nella sentenza di questo TAR del 23.1.2008 n. 96 e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi richiamata, a proposito dell’assenza di incompatibilità della destinazione agricola dell’area ai fini della localizzazione di che trattasi, va ribadito come sia il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (d.G.R. 8/220 cit.) che lo stesso Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (di cui è agli atti la Relazione generale dell’ottobre 2009), non solo escludono detta incompatibilità, ma, soprattutto il secondo, a proposito degli impianti di trattamento dei fanghi di depurazione, quali quelli qui in considerazione, prevede testualmente che: "in virtù delle operazioni in essi svolte, trovano miglior collocazione fuori dai centri abitati, in area agricola" (cfr. p. 24 pg. 148 doc. cit.).

Risulta, pertanto, fondato il motivo sub n.6.2, lett. a) e b).

7.2) Anche le censure articolate sub n. 6.3, lett. a), c) e d) risultano fondate, nel senso meglio specificato in seguito.

Nel provvedimento impugnato si afferma testualmente che "in conferenza di servizi è emersa in maniera chiara l’incompatibilità del progetto con la tutela riservata, in sede di pianificazione provinciale e comunale, agli orli di terrazzo" (cfr. pg.4/5 del provvedimento gravato).

Sennonché, avendo riguardo al verbale della citata Conferenza, non si vede dove sia emersa con chiarezza tale incompatibilità.

Al contrario, la stessa ARPA avrebbe osservato come la fascia di tutela idrogeologica apposta al Colatore Gandiolo "non troverebbe riscontro nello studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica allegata ai documenti di Piano". Nessuna concreta e documentata problematica paesisticoambientale risulta emergere dagli atti di causa, a dare contezza delle ragioni del diniego di cui è causa, nonostante si tratti di un diniego giunto all’esito di un iter procedimentale protrattosi per oltre 4 anni. Nessuna problematica risulta, in particolare, dalle Tabelle 3.3 e 3.4 di analisi dell’impianto sulla base della matrice di correlazione, elaborate dalla Provincia di Lodi ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A., ove pure risultano specificamente esaminate le caratteristiche dell’area quanto, ad es., a franosità, morfologia e distanza da vincoli e corsi d’acqua.

Nessuna parte della motivazione è volta a sorreggere, in ultima analisi, l’addotta incompatibilità dell’impianto con la tutela apprestata agli orli di terrazzo, sulla base di un obiettivo raffronto di tali elementi naturalistici, così come salvaguardati dalla normativa di pianificazione provinciale e le caratteristiche tecnico- strutturalifunzionali ricavabili dal progetto e dalla complessiva documentazione allegata all’impianto di trattamento e recupero fanghi della cui autorizzazione trattasi.

8) Per le ragioni che precedono, le censure n. 6.2 e 6.3 lett. a, c, e d, articolate con i motivi aggiunti indicati sul n. 6, risultano fondate.

9) Consegue da ciò che i motivi aggiunti indicati sub n. 6 devono essere accolti, con conseguente annullamento della determinazione provinciale del 4.11.2009 e del verbale della conferenza di servizi del 5.10.2009 con essi impugnate.

10) Conclusivamente, pertanto, il Tribunale così decide sul ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe specificati:

– dichiara in parte improcedibile e per il resto inammissibile il ricorso introduttivo;

– accoglie i motivi aggiunti depositati il 24.12.2009, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati;

– dichiara inammissibili per il resto i predetti motivi aggiunti del 24.12.2009 e i restanti motivi aggiunti successivamente depositati.

11) Pone le spese di lite per il 50 % a favore della ricorrente e a carico, in parti uguali, della Provincia di Lodi e del Comune di Meleti, liquidandole come da dispositivo. Spese compensate per il resto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, così decide sul ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti:

– dichiara in parte improcedibile e per il resto inammissibile il ricorso introduttivo;

– accoglie i motivi aggiunti depositati il 24.12.2009, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati;

– dichiara inammissibili per il resto i predetti motivi aggiunti del 24.12.2009 e i restanti motivi aggiunti successivamente depositati.

Pone le spese di lite per il 50 % a favore del ricorrente e a carico, in parti uguali, della Provincia di Lodi e del Comune di Meleti, liquidandole in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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