Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9793 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso dell’8.11.2003 B.A. e la snc Bovone e Merlano proponevano opposizione alla o.i. prot. n. 167/03 Area 4^ dep. R del Prefetto di Alessandria del 1.10.2003 in decisione del verbale di contravvenzione del (OMISSIS) del ministero del lavoro, chiedendone l’annullamento perchè era stato considerato tempo di guida lo spostamento con la motrice aziendale da casa alla sede dell’azienda e perchè su molte autostrade esiste l’impossibilità delle fermate per le soste richieste. Con sentenza 143/2004 il GP di Novi Ligure respingeva il ricorso deducendo la tempestività dell’o.i. la sussistenza dei fatti rilevati dall’esame dei dischi cronotachigrafici per mezzi e giorni ben specificati e la mancata prova dell’assenza di aree di sosta in alcune autostrade.

Ricorrono i soccombenti con unico articolato motivo che denunzia violazione dell’art. 2712 c.c., omessa motivazione in ordine alla contestazione dell’attendibilità dei dischi cronotachigrafici ed inversione dell’onere della prova.
Motivi della decisione

E’ opportuno precisare che il ricorso, pur premettendo che la esposizione dei fatti contenuta nella sentenza è sommaria, costringendo a riepilogare le vicende di causa in modo analitico, non consente di avere una chiara visione di tutte le argomentazioni proposte con notazioni giuslavoristiche.

Rispetto alla sufficiente e logica motivazione sopra riportata, i ricorrenti ripropongono sommariamente i motivi di opposizione, eludendo il principio di autosufficienza del ricorso e chiedono un sostanziale riesame del merito sulla base di argomentazioni generiche ed in parte diverse rispetto a quelle sottoposte al giudice di prime cure, ravvisando una omessa motivazione rispetto all’attendibilità dei dischi cronotachigrafici anche in relazione alle modalità di prestazione definite dalla autonomia collettiva, laddove si sarebbe dovuta prospettare una omessa pronunzia, evidenziando la decisività degli argomenti proposti e riportandoli compiutamente.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190. 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

Perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a qua ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi: ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833. 11.1.02 n. 317. 10.5.01 n. 6502).

Nella specie, i ricorrenti non hanno rispettato alcuna delle evidenziate condizioni, onde la censura di omessa pronunzia, quand’anche la si potesse ritenere proposta, sarebbe inammissibile.

Donde l’inammissibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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