T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida per la verifica dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 128 Codice della Strada in conseguenza alla perdita totale del punteggio di attribuzione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 418 in data 1 aprile 2009, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, l’Amministrazione intimata ha depositato in giudizio una memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisone.

Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

In proposto ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata, atteso che la misura della revisione della patente di giuda, disposta con il provvedimento in esame, non ha carattere sanzionatorio, e non costituisce quindi sanzione accessoria che accompagna le misure afflittive previste per le singole violazioni alle norme del codice della strada.

La ratio sottesa a tale misura non è infatti quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma quello di verificare la persistente presenza dei requisiti cognitivi in capo a chi, titolare di patente di guida, sia stato autore di plurime violazioni al codice della strada.

Per queste ragioni non è applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce al giudice di pace le controversie afferenti all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice; controversie che rientrano invece nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062; TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757).

È invece fondata e presenta carattere assorbente la censura mediante la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge evidenziando che la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non gli è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

La Sezione ha già avuto modo di chiarire che – in base la combinato disposto degli art. 126 bis c.d.s. (il quale al comma terzo prevede in particolare che "ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida"), e dell’art. 6, comma 1, del d.m. 29 luglio 2003 il quale impedisce l’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio "…se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio" medesimo – "ciascuna" variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che permettono di riacquistare una parte dei punti persi (cfr. TAR Lombardia, sent. N. 7062/2010 cit.).

Viene in particolare osservato nella citata pronuncia che il "meccanismo" prefigurato dal legislatore "sconterebbe un’inestricabile incoerenza ove si consentisse all’amministrazione di effettuare, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione; per tale via, infatti, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l’espediente incentivante della frequenza di recupero".

Nel caso concreto, l’Amministrazione intimata non ha provato, neppure all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, di aver comunicato all’interessato le singole decurtazioni di punteggio della sua patente di guida.

Nella relazione depositata in atti si afferma che, al momento dell’inserimento della decurtazione dei punti da parte dell’organo accertatore, il sistema meccanografico stampa automaticamente la lettera di comunicazione di perdita di punti che viene inviata all’interessato tramite posta ordinaria.

Sono dunque le stesse modalità operative attuate dall’Amministrazione, ed in particolare l’utilizzo della semplice posta ordinaria, a risultare inidonee alla precostituzione della prova di invio da parte dell’Autorità e di ricezione da parte dell’interessato delle suindicate comunicazioni.

Per queste ragioni il motivo appare fondato e il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *