Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9786 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta da C.P. avverso due ordinanze ingiunzioni con cui gli erano state irrogate sanzioni pecuniarie, per aver emesso in nome della società Nova Domus quattro assegno bancari, poi non pagati per assenza di provvista. A tale decisione il Giudice di pace di Termoli è pervenuto osservando che i titoli, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, erano stati presentati per l’incasso il 9 e il 20 ottobre 2000, quindi prima della revoca dell’affidamento e della chiusura del conto da parte della banca Carime, comunicata il 22 novembre 2000 alla società intestataria del conto.

Contro tale sentenza C.P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L’Ufficio territoriale del Governo di Campobasso non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso C.P. lamenta che il Giudice di pace non ha tenuto conto della circostanza che gli assegni in questione erano stati emessi prima della revoca dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca Cari me alla società Nova Domus e quando la provvista era sufficiente, ma l’istituto di credito li aveva fatti ugualmente protestare, avendo intenzione di chiudere di lì a poco il conto.

La censura va disattesa, per l’assorbente ragione della sua novità:

si pretende di introdurre in questa sede un tema che non era stato affatto prospettato nel giudizio a quo, in cui C.P. aveva sostenuto la tesi – smentita dagli atti di causa, come ha rilevato il Giudice di pace – che il mancato pagamento degli assegni era dipeso dal ritardo con cui erano stati presentati per l’incasso dai prenditori, dopo che l’autorizzazione all’emissione era stata ormai revocata dalla Banca Carime.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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