Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010

Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Malaysia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della ComunitÃ
europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione
del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) Nell’ottobre 2008 in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 1001/2008 ( 2 ) del Consiglio ha reimposto misure antidumping
sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari, tra l’altro, della Malaysia.
I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono
al 59,2 % per la società Anggerik Laksana Sdn Bhd e al 75 % per tutte le altre società.
1.2. Richiesta di riesame
(2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd («il richiedente
»), un produttore esportatore della Malaysia («il paese interessato»).
(3) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping, ossia durante
il periodo compreso tra il 1 o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell’inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping di cui al considerando 1.
(4) Il richiedente afferma inoltre di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare il prodotto in esame nell’Unione nel prossimo futuro.
1.3. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti
per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione l’opportunità di presentare
osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento
(CE) n. 692/2009 ( 3 ), un riesame del regolamento
(CE) n. 1001/2008 in relazione al richiedente.
(6) A norma del regolamento (CE) n. 692/2009 della Commissione,
è stato abrogato il dazio antidumping del 75 % istituito dal regolamento (CE) n. 1001/2008 sulle importazioni
del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente,
ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento
di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.
(7) Secondo il regolamento (CE) n. 692/2009, se si è accertato
che il richiedente soddisfava le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario
modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di societÃ
non menzionate all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/1
( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
( 2 ) GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18.
( 3 ) GU L 199 del 31.7.2009, pag. 9.
1.4. Prodotto in esame
(8) Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori
per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili
nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.
1.5. Parti interessate
(9) La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria dell’Unione, il richiedente e i rappresentanti
del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni
per iscritto e di chiedere un’audizione.
(10) Il comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare
testa a testa dell’Unione europea, che rappresenta l’industria dell’Unione («l’industria dell’Unione»), ha presentato
le proprie osservazioni per iscritto ai servizi della Commissione. Il comitato di difesa ha contestato l’attendibilitÃ
della base del prezzo all’esportazione. Sono stati inoltre forniti documenti che dimostrerebbero tentativi di aggirare le misure e sono state presentate informazioni sui livelli di prezzo del prodotto in esame applicati agli importatori UE.
(11) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue societÃ
collegate un questionario sull’antidumping, ricevendo
le risposte entro il termine stabilito.
(12) La Commissione ha inoltre inviato questionari antidumping
a importatori non collegati ubicati nell’Unione europea
ma senza ricevere alcuna forma di cooperazione.
(13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione
dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente
e di una società collegata in Malaysia:
— Pantech Steel Industries Sdn Bhd (il richiedente),
— Pantech Corporation Sdn Bhd (società commerciale collegata).
1.6. Periodo dell’inchiesta
(14) Il periodo dell’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo
compreso fra il 1 o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Qualifica di nuovo esportatore
(15) L’inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato
il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell’inchiesta
e che le sue esportazioni nell’Unione europea erano iniziate dopo tale periodo. La società ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione del prodotto nel PIR, sotto forma di tre commesse dallo stesso gruppo importatore nell’UE.
(16) Dopo il PIR queste tre commesse sono state completate mediante l’esportazione a condizioni approssimativamente
uguali, ad eccezione di alcune differenze trascurabili
di prezzo e quantità. Sebbene le quantità in oggetto fossero limitate, sono state tuttavia considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile, in quanto i livelli dei prezzi applicati sono stati ulteriormente corroborati
da altre informazioni a disposizione dei servizi della Commissione, tra cui i prezzi all’esportazione applicati
a paesi terzi dall’esportatore in questione che confermavano
il comportamento riscontrato nelle operazioni in esame.
(17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento
dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente
né indirettamente, ad alcun produttore esportatore della Malaysia soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
(18) Di conseguenza, è confermato che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che quindi è opportuno determinare un margine individuale
per questa società.
2.2. Dumping
Determinazione del valore normale
(19) Il richiedente produce accessori e vende il prodotto in esame nel mercato interno e nei mercati di esportazione. L’inchiesta ha rivelato un’organizzazione di vendita complessa
nel mercato interno, che comprende distributori non collegati e società commerciali collegate. I distributori
non collegati acquistano il prodotto in esame dal produttore e lo rivendono ai commercianti collegati, che a loro volta vendono le merci ad acquirenti non collegati nel mercato interno. De facto, i distributori non collegati fungono da agenti per il richiedente.
(20) Tenendo conto delle informazioni indicate sopra e del fatto che è possibile risalire al richiedente mediante le vendite delle società commerciali collegate, i prezzi applicati
al consumatore finale dalle società commerciali collegate sono considerati il primo prezzo nel corso di normali operazioni commerciali e quindi formano la base per le determinazione del valore normale.IT L 107/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
(21) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo
delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite di accessori per tubi effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.
(22) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di accessori venduti sul mercato interno dalle società commerciali
considerati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione europea.
(23) La Commissione ha anche esaminato se le vendite di accessori per tubi nel mercato interno in quantità rappresentative
fossero da ritenersi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali
operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.
(24) Nei pochi casi in cui il tipo di prodotto in esame non era venduto sul mercato interno durante il PIR, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione
dell’esportatore dei tipi di prodotto esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.
Prezzo all’esportazione
(25) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione
è stato pertanto stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili di cui al considerando 16.
Confronto
(26) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
(27) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati
opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.
(28) Secondo il richiedente, se la Commissione usasse il valore normale basato sulle vendite interne delle società commerciali
collegate, si dovrebbe concedere un adeguamento
per le differenze tra il mercato interno e il mercato
UE in termini di volume di commercio. Il richiedente
afferma inoltre che le vendite al mercato UE sono state effettuate a livello di distributore, mentre sul mercato
interno il richiedente vendeva una percentuale importante
degli accessori come parte di commesse più grandi nei mercati dei progetti di petrolio e gas, dove gli accessori hanno un ruolo ausiliario solo rispetto ai tubi e alle valvole principali e ad altri componenti importanti
e che inoltre questo mercato era a un altro livello di commercio.
(29) Dopo aver esaminato le condizioni di vendita sul mercato
interno, in particolare l’andamento dei prezzi, l’inchiesta
ha dimostrato che il richiedente non poteva provare,
a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento
di base, una differenza coerente e distinta nelle funzioni e nei prezzi per i diversi livelli di commercio nel mercato interno del paese esportatore. Quindi nessun adeguamento è stato applicato.
Margine di dumping
(30) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e considerando che nel corso del PIR vi erano solo tre commesse e che il prezzo delle materie prime, che costituisce la maggior parte dei costi di produzione, ha registrato forti fluttuazioni durante tale periodo, il margine
di dumping è stato determinato in base al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione per ogni operazione.
(31) Il confronto ha dimostrato l’esistenza di un livello di dumping del 49,9 %, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione.
(32) Inoltre, l’inchiesta ha confermato che i prezzi all’esportazione
del richiedente ad altri paesi terzi con quantità significative erano notevolmente più bassi rispetto a quelli applicati per l’Unione europea, suggerendo quindi l’esistenza di dumping su mercati terzi.
3. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(33) Alla luce dei risultati dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.
(34) Il margine di dumping del 49,9 % stabilito per il PIR è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 75 %, fissato su scala nazionale per la Malaysia nell’ambito
dell’inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio fondato su un margine di dumping del 49,9 % e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2008.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/3
4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(35) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping
applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo
sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.
5. CLAUSOLA DI MONITORAGGIO E POSSIBILE RIESAME FUTURO
(36) È opportuno notare che le società interessate hanno un sistema complesso di distribuzione che comporta anche l’importazione del prodotto da altri paesi sottoposti a misure. Inoltre, esiste il rischio di aggiramento dei dazi a causa delle notevoli differenze tra i dazi applicati ai diversi esportatori all’interno della Malaysia. Quindi occorrono
misure speciali per garantire l’applicazione corretta
dei dazi antidumping.
(37) Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale
valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato
del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate
da una fattura di questo tipo sono assoggettate
al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
(38) Inoltre, la Commissione ha informato il Consiglio che essa inviterà la società in oggetto a presentare relazioni periodiche alla Commissione per garantire un seguito corretto alle vendite del prodotto in esame nell’Unione, al prezzo e alle altre condizioni relative, nonché alle informazioni sugli sviluppi nei prezzi delle vendite interne
della società. Il Consiglio prende nota in particolare del fatto che se tali relazioni non vengono presentate, o se dalle relazioni emerge che le misure non sono adeguate
ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. Il Consiglio ricorda inoltre che spetta alla Commissione
avviare d’ufficio un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, in particolare dopo un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento (anche se si rende necessario un riesame precedente). Si nota che attualmente, viste le circostanze del caso, la Commissione prevede che sarà opportuno un tale riesame dopo un anno. In questo contesto è importante notare che il dazio istituito per la società in oggetto con il presente regolamento si basa solo su un numero limitato di ordini.
6. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
(39) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di accessori per tubi provenienti dal richiedente
e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione.
Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.
(40) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è inserito il testo seguente nella tabella alla voce relativa ai produttori in Malaysia: «Paese
SocietÃ
Aliquota del dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Malaysia
Pantech Steel Industries Sdn Bhd
49,9
A961»
2. Il dazio istituito è parimenti riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Malaysia, fabbricato dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd.
3. All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto
il seguente paragrafo:
«3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite
per la Pantech Steel Industries Sdn Bhd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato.
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.»
4. Con l’aggiunta del paragrafo di cui sopra, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è rinumerato articolo 1, paragrafo 4.
5. Al regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente allegato:IT L 107/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
«ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell’organismo che emette la fattura commerciale,
contente le seguenti informazioni:
1) nome e funzione del responsabile dell’organismo che emette la fattura commerciale;
2) la seguente dichiarazione: Il sottoscritto certifica che il (volume) del [prodotto in esame], venduto per l’esportazione
nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura,
è stato fabbricato da (nome ed indirizzo della società)
(codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte e che il prezzo fatturato è definitivo e che non sarà oggetto di compensazione,
parziale o totale, mediante alcuna pratica.
Data e firma.»
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTONIT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0001:0005:IT:PDF

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