Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9780 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 luglio 1996 il Pretore di Vicenza – adito da R.M.T. nei confronti di L.E. e S.S. – in accoglimento delle domande dell’attrice dichiarò che la corte in comproprietà delle parti poteva essere utilizzata come parcheggio dei loro autoveicoli e che illegittimamente vi erano stati collocati dai convenuti due muretti e alcuni cartelli di divieto di sosta; respinse la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da L.E..

Adito da quest’ultimo, il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 19 luglio 2004, ha dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che L.E., dopo aver ritirato il proprio fascicolo di parte contenente la copia della sentenza impugnata, non lo aveva ridepositato, sicchè non potevano essere vagliati i motivi di gravame, anche per la mancanza in atti delle fotografie cui avevano fatto riferimento i testimoni.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, L.D., L.L. e B. L., in qualità di eredi di L.E.. R.M. T. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

Chi impugna una sentenza in veste di erede di colui che era stato parte nel giudizio a quo è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto decesso del de cuius, sia la propria asserita qualità di suo successore a titolo universale (v., da ultimo, Cass. 25 giugno 2010 n. 15352).

Questo onere non è stato adeguatamente assolto dai ricorrenti, i quali hanno prodotto un certificato di morte di L.E., ma non hanno anche documentato di essere i suoi eredi.

In accoglimento dell’eccezione formulata in tal senso dal pubblico ministero, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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