T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 55 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento n.143 del 29.6.1995, con il quale la Camera di Commercio di Isernia ha respinto l’istanza di inquadramento (ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n.312 del 1980) in qualifica superiore, sul presupposto dello svolgimento delle relative mansioni.

Secondo la Camera di Commercio:

non esisterebbe agli atti la prova documentale dell’esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza;

mancherebbe, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. n.29 del 1993, un provvedimento formale debitamente motivato dal dirigente;

il comma IX dell’articolo 4 della legge n.312 del 1980 e il comma 4 dell’articolo 108 del decreto interministeriale del 12.7.1082 disciplinerebbero solo un’ipotesi di re inquadramenti orizzontali, cioè da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale; mentre solo il comma X dell’articolo 4 della legge n.312 del 1980 disciplinerebbe il passaggio a qualifiche superiori, e peraltro sarebbe stato abrogato dall’articolo 74 comma 1 del d.lgs. n.29 del 1993.

In adempimento a decreto monocratico, quindi in sede di chiarimenti istruttori, l’amministrazione resistente ha precisato che, in ogni caso, nessun atto amministrativo risulta adottato per incaricare formalmente il dipendente dello svolgimento, per oltre un quinquennio, di mansioni superiori, che pertanto sono state svolte solo in via di mero fatto, e quindi in difetto del requisito fondamentale richiesto dalla normativa invocata.

Del resto, lo stesso ricorrente non offre alcuna prova documentale di tale atto formale di inquadramento, né risulta contestata formalmente la veridicità del referto istruttorio depositato dall’amministrazione.

In ogni caso, il ricorso è infondato, atteso che l’art. 4, commi IX, X, XI, XII e XIII della legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto meccanismi correttivi degli inquadramenti basati sulla corrispondenza astratta fra la qualifica precedentemente rivestita e i nuovi profili professionali, senza convalidare in alcun modo il criterio dell’attribuzione al dipendente dalla qualifica corrispondente alle mansioni esercitate in via di mero fatto (cfr. Tar Lecce, sentenza n.523 del 1993, secondo cui, l’articolo 4 comma 9 contempla passaggi da un profilo all’altro nell’ambito della stessa qualifica e non spostamenti in qualifica superiore, disciplinati, invece, dalla stessa legge cit. n, 312, ma al comma 10, dell’art. 4, prevedendo altresì una prova valutativa e selettiva; in tal senso anche Consiglio di Stato, sentenza n.1281 del 1996).

Inoltre, quanto all’applicabilità, al pubblico impiego, dei principi di cui all’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e all’art. 2126 cod. civ., valevoli solo per l’impiego privato, nonché dell’articolo 36 Costituzione, occorre rilevare che, come noto, le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, perché gli interessi coinvolti hanno natura indisponibile ed anche perché l’attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Consiglio di Stato, 30 ottobre 1997 n. 1219).

Inoltre, l’operatività dell’art. 36 nell’ambito del pubblico impiego trova un limite invalicabile nell’art. 97 della Carta fondamentale: l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, infatti, contrasta con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari (regola di organizzazione necessaria all’applicazione dell’art. 28, cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria n.22 del 1999).

La materia, come noto, è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n 29/1993 (nel testo poi sostituito con l’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998), che ha previsto espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (6° comma) solo in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita: "Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore" (art. 56 citato, 6° comma).

Le parole "a differenze retributive o" sono state poi soppresse dall’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 (pubblicato sulla G.U. 7 novembre 1998 n. 261), ma ovviamente con effetto dalla sua entrata in vigore, sicché l’innovazione, esulando dall’ambito temporale coinvolto dalla presente vertenza, non esplica su di essa alcuna efficacia (cfr. adunanza plenara n.22 del 1999 cit.).

Le spese possono essere compensate in ragione della natura e del tipo della controversia giudicata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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