T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 359 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.

La ditta ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura per l’affidamento dei servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e di tourist automation, attraverso varie forniture e servizi informatici digitali, che costituiscono anche evoluzione del portale www.pugliaimperiale.com.

Tale espulsione dalla gara (motivata sulla base della considerazione che "l’impresa non è in possesso dei requisiti di capacità tecnica quali richiesti dal punto 1 della lettera E del bando di gara") è stata disposta dalla commissione nella seduta del 23 novembre 2010 (verbale n. 2).

Alla seduta era presente il signor A.A., "in rappresentanza della ditta D.S. Srl…, giusta delega della Legale Rappresentante".

Il ricorso proposto dalla società contro suddetto atto è stato poi notificato il 20 gennaio 2011.

Esso è irricevibile.

A norma dell’articolo 120, comma quinto, del codice del processo amministrativo "Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo (ovvero quelli "delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture) il ricorso e i motivi aggiunti…devono essere proposti nel termine di trenta giorni". Tale termine normalmente decorre "dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", salva ovviamente l’ipotesi della piena conoscenza dell’atto, acquisita con altre modalità, come d’altronde ribadito dall’articolo 41 del codice.

È indubbio dunque che, nel caso concreto (stante il conseguimento dello scopo comunicativo insito nelle circostanze sopra riportate), il dies a quo debba farsi risalire al giorno 23 novembre 2010.

Né a ciò può opporsi la mancata (o imperfetta) conoscenza del motivo dell’esclusione. Invero, a prescindere da considerazioni di carattere generale su quest’aspetto, in concreto, la ragione preclusiva della partecipazione, sebbene sinteticamente espressa, è chiaramente percepibile nel complesso degli atti della procedura, tra i quali, da un lato, il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui indicano la professionalità richiesta, e, dall’altro, l’allegato A (capacità tecnica) alla domanda di partecipazione alla procedura, che elenca le esperienze precedenti maturate.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la società ricorrente, nella qualità di cui in atti, al pagamento di euro 3.000,00, più CPI e IVA, come per legge, a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia, a titolo di spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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