Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 04-03-2011, n. 8789 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di R.P., indagato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80, comma 2, per coltivazione di marijuana (in (OMISSIS)), ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame, in data 2/7/2010, confermativa dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P., per i seguenti motivi:

1. Violazione art. 111 Cost. in relazione all’art. 123 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 179 c.p.p., n. 1 e art. 606 c.p.p.. All’udienza innanzi al Tribunale del Riesame di Palermo, fissata per il giorno 2 luglio 2010 ore 12, non era presente l’Avv. Causarano, nominato difensore di fiducia dal R. al momento dell’arresto, al quale era stato recapitato l’avviso di fissazione udienza, ma l’Avv. Benenati (come da certificazione della Cancelleria che è stata allegata al ricorso), in quanto il R. lo aveva nominato difensore di fiducia, revocando la precedente nomina. Tale difensore, pur avendo fatto presente al Collegio la propria qualità di difensore di fiducia, richiamando la nomina rilasciata dall’indagato all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Trapani, non veniva fatto partecipare alla camera di consiglio, perchè, secondo quanto riferito allo stesso dal Presidente del Collegio, da accertamenti svolti presso l’ufficio matricola della casa circondariale, la nomina in suo favore non risultava. Di contro il ricorrente avrebbe accertato, come risulta da certificazione rilasciata dalla Direzione della Casa Circondariale di Trapani (che è stata allegata al ricorso), che la nomina in suo favore era stata ritualmente formalizzata il 2 luglio 2010 alle ore 10,30. L’avere impedito al difensore di fiducia di partecipare all’udienza di riesame, nonostante il medesimo fosse fornito di regolare nomina, costituirebbe motivo di nullità assoluta ed insanabile del giudizio de quo e della conseguente ordinanza con la quale, visti gli artt. 273 e 309 c.p.p. era stata rigettata la richiesta di annullamento dell’ordinanza GIP del Tribunale di Trapani applicativa della custodia cautelare in carcere.

2. Violazione art. 606 c.p.p., lett. e). L’ordinanza impugnata ha ritenuto con motivazione apodittica ed illogica che il R. detenesse la coltivazione di cannabis nel fondo di proprietà del coindagato C.. Il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di considerare che il contratto di affitto del casolare in favore del R. era in data 10/6/2010 e quindi che lo stesso era andato ad abitare nell’immobile da appena 15 giorni, tempo certamente incompatibile con le dimensioni delle piantine cresciute nel terreno.

Il Tribunale avrebbe dato rilievo al rinvenimento, a casa del R., di tre vasi pieni di torba, due fari alogeni, una parete ricoperta in parte da carta stagnola, due bottiglie di fertilizzante ed una pistola ad aria compressa non denunciata all’autorità di P.S., mentre non sono stati trovati nè semi, nè piantine di cannabis, od altro materiale collegabile all’attività illecita di coltivazione. Nulla invece, avrebbe riferito il Collegio circa la giustificazione fornita dal ricorrente al momento dell’arresto, e ribadita al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, circa il fatto che il medesimo "non aveva cercato di darsi alla fuga" ma, vedendo degli sconosciuti con le armi in pugno aggirarsi nel campo, si era allontanato impaurito per cercare di ripararsi in casa.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell’art. 123 c.p.p. dall’imputato o dall’indagato detenuto ha efficacia immediata, indipendentemente dall’osservanza dell’obbligo di comunicazione della stessa all’autorità giudiziaria procedente, tanto che deve essere comunicata con urgenza all’autorità procedente, con gli strumenti previsti dall’art. 44 disp. att. c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 2 del 20/9/1997, Procopio, Rv. 208268 e, più recentemente, Sez. 1, n. 40495 del 5/11/2007, Silvestro, Rv. 237864), ma comunque l’autorità giudiziaria si deve considerare informata, nel momento stesso in cui il detenuto formula la dichiarazione (in tal senso, si veda Sez. 6, n. 26707 del 19/6/2003, Taffarello, Rv.

225714).

Nel caso di specie è emerso che il difensore nominato, attivatosi diligentemente, ebbe a presentarsi per partecipare all’udienza camerale, fissata per il 2 luglio 2010 alle ore 12, ma non fu ammesso a parteciparvi, in quanto le notizie ottenute dalla casa Circondariale, evidentemente frutto di un errore, non confermavano la sua nomina, nomina che invece era già stata effettuata con dichiarazione resa dal R. all’ufficio matricola, lo stesso giorno, alle ore 10,30. Il giudizio che condusse alla decisione impugnata si svolse, quindi, in assenza del difensore, senza che questi abbia potuto illustrare le ragioni poste a sostegno delle richieste dell’indagato. Ora se è pur vero, come da giurisprudenza consolidata, che il Tribunale non è tenuto a dare avviso dell’udienza ad un difensore precedentemente non nominato, in quanto è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato, nel caso di specie, avuta la spontanea presenza per l’udienza del difensore ritualmente nominato, non è stato consentito l’esercizio del mandato difensivo, privando l’imputato della difesa tecnica nello svolgimento dell’udienza camerale, in conseguenza di un’erronea comunicazione da parte dell’Ufficio matricola della Direzione della Casa circondariale.

Il giudizio di riesame come celebrato è quindi affetto da nullità di carattere generale, a regime intermedio, di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c), poichè è stato impedito al difensore, nominato di fiducia prima dell’udienza dall’indagato detenuto, con dichiarazione resa alla Casa circondariale ex art. 123 c.p.p., di partecipare allo svolgimento dell’udienza camerale, anche se tale nomina, effettuata prima dello svolgimento dell’udienza camerale, non era pervenuta per un disguido all’autorità procedente (cfr., anche, Sez. 1, n. 510 del 10/3/1998, Ferro, Rv. 210013 e Sez. 1, n. 40495 del 5/11/2007, Silvestre e altro, Rv. 237864).

Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio di riesame. Resta perciò assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *