Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8733 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso I.M., avverso la sentenza di patteggiato emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Roma il 12.10.20.0, per i reati in materia di, armi, ricettazione altro contestatigli come in atti.

Deduce con un unico motivo il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata ad un "semplice riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze prospettate dalle parti senza alcun riferimento alla concreta fattispecie oggetto del giudizio".

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesto genericità, ed è comunque palesemente infondato, dal momento che nel provvedimento impugnato è contenuta una ricostruzione dei fatti addirittura più ampia di quanto non lo richiederebbe il modello tipico della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condona del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *