Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8732 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorrono P.A. e S.C., avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia del 14.5.2010, dichiarativa dell’inammissibilità delle impugnazioni proposte dagli stessi ricorrenti contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nei loro confronti del locale tribunale il 17.4.2009 in ordine ai reati di truffa aggravata e altro, perchè estinti per prescrizione.

Motivo unico, comune ad entrambi i ricorsi, è la deduzione del vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 593 c.p.p., per avere i giudici territoriali ignorato che il limite alla proponibilità per l’imputato dell’appello contro le sentenze di proscioglimento, originariamente previsto dall’art. 593 cit., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, era stato rimosso dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 85 del 13 febbraio 2008.

I ricorsi sono fondati.

In effetti, con la sentenza ricordata in premessa il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa,fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva. L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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