T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 388 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, dr.ssa S.F., impugna il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (sessione dell’anno 2008) sostenuto presso la Corte di Appello di Firenze.

1.1. A supporto del gravame, con cui ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento impugnato, la ricorrente deduce, con un unico motivo, le doglianze di: eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità manifesta; perplessità; contraddittorietà con i criteri di valutazione prefissati; violazione del principio dell’autolimite.

1.2. In sintesi, la dr.ssa F. lamenta che il giudizio di insufficienza sull’atto di civile espresso dalla Commissione di esame sarebbe illegittimo, giacché affetto da travisamento dei fatti, illogicità manifesta e perplessità. Ciò, in quanto sulla base di tale giudizio, la candidata non avrebbe spiegato le ragioni giuridiche della validità della notifica a persona inabilitata (questione posta ai candidati nell’atto di civile): la ricorrente sostiene, invece, di avere ampiamente esplicitato nell’elaborato le predette ragioni, avendo richiamato l’art. 139 c.p.c. e la natura di atto di ordinaria amministrazione dell’accettazione di un plico consegnato all’ufficiale giudiziario. L’avere la Commissione di esame non già sindacato l’adeguatezza o completezza delle spiegazioni rese dalla candidata, ma rilevato la totale assenza delle stesse, si porrebbe, perciò, in netto contrasto con la realtà dei fatti.

1.3. L’istanza di misure cautelari è stata configurata, nel gravame, quale richiesta di riesame degli elaborati da parte di altra Commissione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con atto di costituzione formale.

2.1. Nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 il Collegio, considerato che il giudizio espresso dalla Commissione sull’atto di diritto civile non era assertivo dell’omessa trattazione, da parte della candidata, della questione circa la validità della notificazione dell’atto giudiziario, ma della mancata spiegazione delle ragioni di tale validità, e che, quindi, il giudizio de quo era di insufficiente (e non di omessa) esplicitazione di dette ragioni, con ordinanza n. 810/09 ha respinto l’istanza di adozione di misure cautelari idonee.

2.2. In vista dell’udienza di merito la difesa erariale, che in precedenza aveva depositato copia della documentazione concernente la candidata (in specie, copia degli elaborati, dei verbali e dei criteri di correzione), ha depositato una memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, a causa della grave insufficienza riportata dalla predetta candidata nel parere di diritto penale, tale da precluderle l’ottenimento di qualsiasi utilità anche in caso di accoglimento dello stesso. Nel merito ha poi eccepito l’infondatezza del gravame, concludendo per la sua reiezione.

2.3. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, atteso che il ricorso è comunque infondato nel merito.

3.1. Secondo la costante giurisprudenza, la Commissione incaricata di valutare le prove scritte dei candidati agli esami di abilitazione alla professione di avvocato esprime un giudizio che costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica e che, perciò, è sindacabile in sede di legittimità soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell’operato valutativo della Commissione stessa (C.d.S., Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7483) e sotto i profili della manifesta illogicità o contraddittorietà (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 settembre 2007, n. 2931) o, ancora, solo in presenza di indizi macroscopici che la valutazione stessa è affetta da arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (C.d.S., Sez. IV, 28 ottobre 2009, n. 5413). Nessuno di tali indizi è, tuttavia, rinvenibile nel caso in esame, nel quale il giudizio della Commissione (secondo cui la ricorrente, nell’elaborato avente ad oggetto l’atto di diritto civile, non ha spiegato le ragioni giuridiche della validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) risulta immune da censure.

3.2. Ed invero, il giudizio di insufficienza attribuito dalla Commissione all’elaborato de quo non si basa sull’addebito, alla ricorrente, di avere omesso la trattazione delle questioni aventi ad oggetto la validità della notifica, ma di non avere illustrato le ragioni giuridiche per cui la notificazione stessa sarebbe valida. In altri termini, sebbene la candidata abbia trattato il problema, non ha spiegato – ad avviso della Commissione – le ragioni giuridiche in base alle quali ha dato, poi, una certa soluzione al problema stesso. Vi era, quindi, nell’elaborato, secondo la Commissione di esame, una carenza di argomentazioni giuridiche a supporto della tesi scelta dalla candidata. Nessun travisamento dei fatti è ravvisabile in un simile giudizio, che deve ritenersi immune dai lamentati profili di illegittimità e perplessità, oltre che, ovviamente, incensurabile nel merito.

4. Da quanto detto discende, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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