Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 9759 Sentenza secondo equità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G., con atto di citazione notificato il 12 luglio 2002, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli la società cooperativa a r.l. Vesuvio di cui era socio assegnatario di alloggio a lui ceduto con compravendita del 17 ottobre 2001, lamentando che dalla convenuta gli era stato consegnato nel 1996 un box auto pertinenziale all’abitazione inutilizzabile come garage per la sua conformazione che impediva l’accesso all’automobile, a causa di un errato angolo di curvatura.

Chiedeva pertanto che la cooperativa convenuta fosse condannata a risarcirgli il danno di L. 1.920.000, di cui L. 1.320.000 (Euro 681,71) per lavori eseguiti a sue spese nell’inerzia della convenuta per rendere il box utilizzabile e il resto per spese di custodia dell’auto nel corso dei lavori, espressamente limitando la domanda al pagamento di L. 2.000.000 (Euro 1036,91), comprensivi di rivalutazione e interessi dal 1998 al saldo, somma per cui il giudice di pace alla data della domanda decideva secondo equità in base alla normativa applicabile ratione temporis. La cooperativa si costituiva, deducendo il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice di pace con eccezioni entrambe respinte con ordinanza del 21 febbraio 2003 dell’adito giudice, il quale, espletata l’istruttoria anche con assunzione di testi indicati dall’attore, con sentenza del 2 settembre 2004, ha condannato la convenuta a pagare al F. Euro 1.136,21 con interessi di legge dalla sentenza al saldo e con le spese di causa.

In domanda l’attore aveva dedotto che, prenotato il. 26 marzo 1995 l’alloggio con cantinola e box auto in (OMISSIS) ricevuti nel luglio 1996, dopo la consegna egli aveva rilevato la inidoneità del box ad essere usato per la sosta auto e provveduto poi ai lavori di ripristino funzionale della curvatura di accesso.

Con la sentenza impugnata in questa sede, il giudice di pace ha confermato l’ordinanza citata sulla giurisdizione e sulla competenza territoriale fissata nella circoscrizione del Tribunale di Napoli per accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 c.p.c., e, ritenendo provate dalle fatture prodotte e dalla prova testimoniale assunta le deduzioni del F. sui danni subiti, ha condannato la cooperativa nei modi e limiti già riportati.

Per la cassazione della sentenza la s.c. a r.l. Vesuvio propone ricorso notificato il 1 agosto 2005 di sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e il F. si difende con controricorso notificato alla ricorrente il 12 ottobre 2005.
Motivi della decisione

1. Il giudice di pace di Napoli ha deciso secondo equità la presente causa, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., nella versione vigente alla data della domanda, per la quale il valore della controversia ai sensi degli artt. 10 e 14 c.p.c., era espressamente indicato in L. 2.000.000, limite numerico entro cui era limitato il risarcimento richiesto, comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria (Cass. 29 novembre 2010 n. 24153 e 26 aprile 2010 n. 9923).

La sentenza ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 2, nella versione vigente alla data della pubblicazione, non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione, ove ecceda i limiti che la legge pone alla "equità" per la quale il giudice, non vincolato a decidere in base alle "norme del diritto" ( art. 113 c.p.c., comma 1), è però tenuto, per il principio di legalità, a rispettare le linee essenziali e qualificanti della disciplina del rapporto controverso, cioè i c.d. "principi informatori della materia".

Questi ultimi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia nè alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare, in caso di ricorso per loro violazione in sede di legittimità. Pertanto le sentenze secondo equità del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa, che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, per cui la loro violazione comporta nullità della sentenza (C. Cost. 6 luglio 2004 n. 206), da ritenere erroneamente decisa nel caso concreto, non consentendo di configurare giuridicamente la stessa causa petendi su cui si fonda l’atto introduttivo. Nel caso concreto i principi informatori della materia dell’ inadempimento del venditore per la inutilizzabilità all’uso cui era destinato il bene ceduto non sono stati violati dal giudice di pace e la sentenza risulta motivata in ordine alla situazione del box auto non utilizzabile come garage, con esclusione quindi della omessa o apparente motivazione della sentenza che costituisce altra violazione di legge censurabile nelle sentenze di equità ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 1 (sui principi ispiratori della disciplina positiva cfr. Cass. 13 maggio 2010 n. 11638, S.U. 14 gennaio 2009 n. 564, Cass. 18 giugno 2008 n. 16545).

2.1. Alla luce di quanto detto, certamente ammissibile è il primo dei sei motivi di ricorso della cooperativa Vesuvio, per la parte in cui deduce violazione di norme processuali, cioè degli artt. 19, 20, 21, 28 e 29 c.p.c., sulla competenza per territorio del giudice di pace di Napoli, affermata dal giudice a quo sia con l’ordinanza in corso di causa del 21 febbraio 2003 che nella sentenza oggetto di ricorso.

La decisione sulla competenza si fonda sulla clausola di cui all’art. 9 del verbale di consegna del box garage che si deduce affetto dai vizi di conformazione ostativi al suo uso; in esso è riportato l’accordo scritto concluso dalle parti in base al quale "per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli", così escludendosi altri fori alternativi.

Afferma la ricorrente che l’accordo scritto ex art. 28 c.p.c., si sarebbe concluso per l’ignoranza delle parti in ordine alla esistenza del Tribunale di Nola, istituito pochi anni primate deduce pure l’assenza di specifica approvazione per iscritto della clausola di deroga alla competenza in violazione dell’art. 1341 c.c..

Per il controricorrente F., il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè la società ricorrente non aveva apposto a verbale la riserva di impugnazione della ordinanza sulla competenza alla prima udienza successiva al deposito di tale provvedimento, con la conseguenza che sarebbe da ritenere precluso anche il ricorso avverso la sentenza di chiusura della causa, per la parte in cui condivide la scelta ermeneutica dell’altro provvedimento, per il quale non vi è stata la riserva di impugnazione.

Il F. nega inoltre si sia mai eccepita in precedenza e nel merito da controparte la mancata approvazione per iscritto della clausola di deroga alla competenza.

2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè il tenore letterale della clausola di deroga alla competenza territoriale in favore dei soli uffici giudiziari della circoscrizione del Tribunale di Napoli ne impedisce una lettura diversa (cfr., per una clausola di contenuto simile, Cass. ord. 9 dicembre 2010 n. 24869).

In difetto di elementi comprovanti la falsa rappresentazione della realtà, denunciata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso che fa perno su un preteso errore nella stipula della deroga alla competenza, le norme processuali relative ad essa risultano essere state esattamente applicate nella sentenza secondo equità, con interpretazione letterale del suo contenuto, per cui il motivo di ricorso è infondato.

Infondata è pure la tesi del F. sulla inammissibilità del motivo di ricorso per l’inapplicabilità del regolamento di competenza ai procedimenti dinanzi al giudice di pace ( art. 46 c.p.c.), che avrebbe impedito la stessa impugnabilità immediata della ordinanza del 21 febbraio 2003, escludendo quindi, ove fosse ad essa attribuita natura di sentenza, anche la necessità della riserva di impugnazione con la decisione che ha chiuso il giudizio (S.U. 1 giugno 2006 n. 13027 e Cass. 29 marzo 2007 n. 7742).

Il ricorso chiede una lettura della clausola derogatoria della competenza territoriale non conforme al suo tenore letterale, andando oltre i limiti di quanto emerge dal dato testuale come riportato in sentenza e quindi sarebbe contra legem (ord. 30 maggio 2007 n. 12719), per la stessa natura processuale della convenzione tra le parti, incompatibile con una interpretazione diversa da quella restrittiva esattamente adottata dal giudice di pace.

Per la mancata approvazione per iscritto della clausola derogatoria della competenza ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, anche a non rilevare l’assoluta inconferenza di tale norma al caso, in quanto applicabile solo alle condizioni generali di contratto e non rientrante tra i principi informatori della materia (in tal senso, Cass. 13 maggio 2010 n. 11638), l’impugnazione non chiarisce come e quando la relativa eccezione fu proposta nel merito, con mancata autosufficienza sul punto del ricorso, per tale profilo inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e da rigettare.

3. I motivi del ricorso dal secondo al quinto o sono generici o denunciano violazioni di singole norme che non esprimono principi informatori della materia oggetto della causa, cioè dell’inadempimento del venditore, perchè la loro eventuale violazione comunque non esclude lo stesso che è a fondamento della richiesta di condanna della società ricorrente.

Infatti il secondo motivo è inammissibile in quanto lamenta violazione di principi informatori della materia non meglio specificati, confusi con carenze motivazionali irrilevanti in questa sede; le dedotte violazioni degli artt. 1491 e 1495 c.c., e l’affermato contrasto della sentenza con la buona fede nell’esecuzione degli obblighi di cui all’art. 1175 c.c., sono affermazioni generiche e apodittiche che ne precludono l’esame (per la necessaria analisi in ricorso dei principi informatori violati cfr. Cass. 21 marzo 2008 n. 7668).

Al di fuori dei principi informatori della materia e quindi inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione dell’art. 1495 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione su tale punto della controversia, non avendo il giudice dichiarata estinta per prescrizione l’azione del compratore.

Decorrendo la prescrizione dalla consegna del bene, potrebbe pure ritenersi esservi stato un rigetto implicito della eccezione (su cui cfr. Cass. 14 gennaio 2010 n. 477), ma comunque si è al di fuori di principi inerenti allo specifico inadempimento per cui è causa.

Altrettanto può dirsi sul quarto motivo di ricorso che denuncia violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. e art. 1321 c.c. e vizio di motivazione, oltre che omessa pronuncia, per non avere il giudice di pace valutato la clausola per la quale "la parte assegnataria" aveva riconosciuto "che quanto assegnato" era "conforme alle sue aspettative e pretese", con dichiarazione incompatibile con la pretesa risarcitoria; di tale deduzione della società non risulta dal ricorso il contesto nel quale essa fu prospettata nè le ragioni per le quali si verterebbe in una ipotesi di violazione dei principi informatori di cui sopra.

Inammissibile è infine il quinto motivo di ricorso, che censura la sentenza del giudice di pace per violazione e disapplicazione degli artt. 113, 114, 244 e 245 c.p.c., invocando pure un difetto di motivazione sulle scelte operate in ordine alla ammissione della prova orale poi assunta, capitolata non su fatti ma su giudizi dei testi.

In rapporto a detto motivo di ricorso e alle censure sui capi di prova testimoniale ammessa e assunta, deve rilevarsi che questi ultimi non sono riportati nella impugnativa per cui l’esame nel motivo di ricorso è precluso, anche a non considerare che comunque la questione proposta non attiene ai principi informatori della materia ma solo alla prova della fondatezza dell’azione del F..

In conclusione, nessuno dei quattro motivi del ricorso dal secondo al quinto evidenzia vizi tali da rendere la sentenza impugnata affetta da eccesso di potere nell’uso dell’equità (Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937) per cui gli stessi devono dichiararsi inammissibile.

4.1. Quale sesto e ultimo motivo di ricorso sì lamenta la disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di pace condannato la ricorrente a pagare una somma maggiore di quella chiesta in domanda dal F..

Come risulta dalla citazione introduttiva ed è anche dedotto nella impugnativa, la natura processuale della violazione denunciata con il sesto motivo di ricorso ne comporta la ammissibilità, emergendo in atti che il F. aveva richiesto in citazione la condanna della Cooperativa Vesuvio a pagargli il risarcimento del danno nei limiti complessivi di Euro 991,50, articolando la somma in due distinte voci, e poi precisando la richiesta con la seguente frase: "Il tutto non oltre la somma di Euro 1032,91", cioè in una misura numericamente definita e minore di quella della concreta condanna della società cooperativa.

4.2. L’ultimo motivo del ricorso sulla extrapetizione del giudice di pace è fondato, avendo la sentenza pronunciato la condanna della ricorrente cooperativa a pagare al F. una somma maggiore di quella espressamente da lui chiesta, la quale, con l’ulteriore rivalutazione e gli interessi, non doveva superare Euro 1032,91, come invece è accaduto nella sentenza che ha condannato la ricorrente a pagare Euro 1136,91, eccedendo dai limiti di quanto testualmente chiesto.

5. In conclusione, il sesto motivo del ricorso è fondato e da accogliere, mentre gli altri motivi devono rigettarsi, perchè inammissibili o infondati; la sentenza impugnata deve quindi cassarsi nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la condanna della s.c. a r.l. Vesuvio a pagare al F. Euro 1032,91, con gli interessi dalla data della decisione impugnata in questa sede fino al saldo e a rimborsare al controricorrente le spese anticipate dall’altra parte nel giudizio di merito e la metà di quelle sopportate dal controricorrente nel presente giudizio di cassazione, da compensare nel resto, per l’accoglimento solo parziale di uno dei sei motivi di ricorso che non esclude la soccombenza del ricorrente nella controversia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso che rigetta nel resto;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito la causa, condanna la ricorrente società a r.l. cooperativa Vesuvio a pagare al F. Euro 1032,91 (milletrentadue/91), con gli interessi legali dal deposito della sentenza impugnata al saldo.

Condanna inoltre la s.c. a r.l. Vesuvio al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessiva Euro 774,69 (settecentosettantaquattro/69), di cui Euro 51,65 (cinquantuantuno/65) per spese, Euro 258,23 (duecento cinquantotto/23) per diritti ed Euro 464,81 (quattrocento sessantaquattro/81) per onorari e a rimborsare al controricorrente la metà delle spese del giudizio di cassazione, che compensa nel resto e liquida, per tale ridotta misura, in Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, nelle medesime proporzioni che precedono.

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