Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione R.S., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 13.10.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modica il 24.9.2001, per il reato di ricettazione di materiale elettrico.

Con un primo motivo, deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla rilevata sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione.

Non sarebbe provata la disponibilità esclusiva del materiale da parte dell’imputato, e illogicamente la Corte di merito avrebbe inoltre affermato la sussistenza dell’elemento psicologico tipico del delitto di cui all’art. 648 c.p., anzichè rilevare gli estremi della meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 712 c.p..

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p. in ordine alla mancata declaratoria della prescrizione del reato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, esso introduce un tema di prova che non ha formato oggetto del devolutimi nel giudizio di appello, e peraltro il ricorrente nemmeno specifica in quali luoghi sia stato rinvenuto il materiale in questione.

Del tutto correttamente, poi, i giudici territoriali, in assenza di qualunque plausibile indicazione sulle circostanze dell’acquisto da parte dell’imputato, hanno escluso la ricorrenza dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p..

A quest’ultimo riguardo si deve infatti rilevare che ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 c.p., è ovviamente necessario che emergano in qualche modo le circostanze "negoziali" dell’acquisto, com’è evidente dal riferimento, contenuto nella norma, al venditore, alla qualità delle cose, al prezzo di vendita e alle condizioni del venditore.

Anche sotto questo profilo incombe quindi sull’imputato un onere di "giustificazione" del possesso della res furtiva, per quanto nella direzione di una responsabilità soltanto "attenuata", mentre nella specie il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione.

Per quel che riguarda la questione della prescrizione, basta rilevare che la sentenza di primo grado è intervenuta anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, con la conseguenza che al fatto in contestazione continuano ad applicarsi i più lunghi termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p. nel testo precedente la novella, non ancora maturati.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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