Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione S.G., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 15.3.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 25.10.2005, per il reato di ricettazione di un assegno bancario.

Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della sua penale responsabilità, in quanto sostenuta dall’incerta e inaffidabile valutazione della riconducibilità all’imputato della firma di traenza figurante sul titolo.

Gli altri motivi fanno riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando la difesa l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le difficili condizioni personali dell’imputato, soggetto tossicodipendente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la questione della paternità della firma di traenza sull’assegno è del tutto marginale, considerando che, come risulta dalla più completa motivazione della sentenza di primo grado, l’imputato fu riconosciuto dalla persona offesa come il soggetto ( S. " N.") che gli aveva consegnato il titolo.

Ma è anche vero che il confronto tra la firma di traenza e quelle in comparazione, correttamente è stato effettuato dai giudici di merito senza l’ausilio di valutazione specialistiche, nel presupposto dell’immediata evidenza delle rilevate identità grafiche.

Il motivo subordinato sulla pena poi è formulato in termini meramente assertivi, rispetto alla dedotta valenza "decisiva" della situazione di tossicodipendenza dell’imputato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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