Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 04-03-2011, n. 8763 ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 31 maggio 2010, depositata in cancelleria il primo giugno 2010, la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata all’udienza camerale del 24 maggio 2010 nel procedimento di prevenzione n. 161/08 nei confronti della dott.ssa M. C..

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione T.G. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione di legge e motivazione illogica e palese travisamento dei fatti; il provvedimento impugnato ha omesso di prendere in considerazione che l’istanza trasmessa e depositata presso la Cancelleria della Corte di Appello altro non è che una copia conforme di analoga istanza depositata dal T. all’udienza del 24 maggio 2010 dinanzi al Tribunale di Messina presieduto dalla medesima dott.ssa M., peraltro trasmessa alla Corte di Appello per le sue determinazioni;

b) violazione dell’art. 37 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 11 Cost. e L. n. 1423 del 1956, art. 4 e motivazione illogica o mancante, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); è carente di motivazione sul punto la motivazione del provvedimento gravato e comunque non vi è ragione di non estendere l’istituto della ricusazione alla misura di prevenzione;

c) omessa motivazione in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 11 Cost. e L. n. 1423 del 1956, art. 4.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Le sollecitazioni difensive non rilevano in questa sede posto che non superano in ogni caso la problematica sollevata dalla Corte di Appello in sede di declaratoria di inammissibilità concernente la rilevata carenza di documentazione in ordine alle ragioni della ricusazione per la pretesa condizione di incompatibilità. 3.2 – Il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.

Sul punto si osserva essere giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità il ritenere che le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l’attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell’imputato (Cass., Sez. i, 19 marzo 2009, n. 15834, rv. 243747, Sanna). Inoltre, come non vi può essere alcuna incompatibilità in relazione alla pronuncia da parte del medesimo giudice di una misura di prevenzione e della confisca in un unico contesto decisionale, così non è ravvisabile l’incompatibilità quando i provvedimenti di prevenzione, personali o patrimoniali che siano, siano presi a carico dello stesso soggetto, dallo stesso giudice, ancorchè in tempi diversi.

3.3 – Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione. Giusto il tenore del provvedimento gravato, che si rammenta trattasi di una declaratoria di inammissibilità, l’eccezione di incostituzionalità è stata correttamente ritenuta irrilevante.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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