Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 9749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19-9-2003, U.L., moglie divorziata da M.V., chiedeva che le fosse corrisposta quota del 40% del trattamento di fine rapporto di lavoro del M., ai sensi dell’art. 12 bis 1. divorzio.

Si costituiva il M., chiedendo il rigetto della domanda, negando la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

Con decreto 2-8/4-8-2006, il Tribunale di Trieste condannava il M. a corrispondere alla U. la somma di Euro 9904,28.

Proponeva reclamo il M.. Si costituiva il contraddittorio, e la U. chiedeva rigettarsi il reclamo. La Corte d’Appello, con decreto in data 22-11-2006, rigettava il reclamo.

Ricorre per cassazione il M., sulla base di un unico, articolato motivo.

Resiste, con controricorso, la U..

Il M. ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ( art. 112 e 737 c.p.c., in relazione all’art. 12 bis L. divorzio), nonchè carenza assoluta di motivazione.

Il motivo appare inammissibile per inadeguatezza del quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il quesito di diritto appare del tutto apodittico ed astratto, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta: il ricorrente si limita a chiedere se la condotta del giudice, che ometta di valutare le circostanze incidenti sulla quantificazione della quota di TFR spettante al coniuge divorziato, e ometta di motivare le ragioni di tale mancata valutazione, possa o meno concretizzare una violazione di norme di diritto (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 26020/08).

E’ appena il caso di precisare che, censurandosi carenza assoluta di motivazione – e dunque violazione di legge – non era necessario – come invece affermato dalla resistente – proporre una sintesi, omologa al quesito di diritto, riferita al "fatto controverso".

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *