Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-03-2011, n. 8784 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. Tribunale di Firenze, decidendo sull’istanza, presentata da D.B.D., di correzione di un errore contenuto nella sentenza n. 1558/2009, ha disposto non "luogo a procedere, trattandosi di mero errore materiale nella motivazione".

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il D.B., che la denuncia per violazione di norme processuali e vizi di motivazione.

Il ricorrente osserva che con la citata sentenza n. 1558/2009 è stata applicata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, sull’accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa in relazione ad una ipotesi delittuosa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricondotta alla previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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