Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1354 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Come antefatto occorre precisare che la Giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 8733 del 20 dicembre 1994, rilasciava alla P. s.r.l. autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un impianto di acquacoltura nella borgata di Savelletri del Comune di Fasano: l’annullamento ministeriale di tale nullaosta veniva rimosso dal TAR Lecce con la sentenza passata in giudicato n. 1493 del 1998.

Il Comune di Fasano assentiva la realizzazione di detto intervento con la concessione edilizia n. 202 del 13 maggio 1999.

A seguito di variante in corso d’opera presentata dalla società P., il citato Comune, prima prendeva tempo e poi, come da determina dirigenziale n. 37882 del 14 ottobre 2003, revocava la suddetta concessione edilizia n. 202/1999 e rigettava la relativa variante, negli assunti che l’opera assentita contrastasse con le condizioni ambientali del sito, a poca distanza dal mare e da altro impianto similare già esistente.

2.- Costituisce oggetto di contendere nell’appello annotato a NRG 2856 del 2004, per l’appunto, tale diniego di variante in corso d’opera, nonché la successiva revoca della stessa concessione edilizia rilasciata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale adito dalla società odierna ricorrente, con la gravata sentenza n. 8424 del 2003, nell’accogliere parzialmente il ricorso e nel respingere la domanda risarcitoria di danno da ritardo, ha rilevato: per un verso, l’astratta possibilità di revoca all’esito di una rinnovata e diversa ponderazione dell’interesse pubblico; per altro verso, il contenuto incongruo e contraddittorio della motivazione rispetto ai ricordati precedenti atti assentivi.

Nel gravame in esame, a riforma dei relativi capi negativi della sentenza, la società deducente ha chiesto che il ricorso di primo grado sia integralmente accolto, riproponendo le relative doglianze.

Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Fasano, nella successiva memoria in particolare segnalando di avere adottato, con la deliberazione consiliare n. 115 del 12 settembre 2006, variante al PRG relativamente alla fascia costiera, tramite la quale i suoli della società appellante sono stati destinati ad attività turisticoricreative, con possibilità di realizzare soltanto strutture funzionali alla balneazione.

3.- Il Comune di Fasano, dopo la diffida a provvedere e in dichiarata esecuzione della precitata sentenza, con la determina dirigenziale n. 473 del 2 marzo 2004, stabiliva di sottoporre a procedimento di V.I.A. il progetto dell’impianto di acquacoltura di cui alla concessione edilizia n. 202/1999, nonché di effettuare ulteriori approfonditi accertamenti in merito agli specifici profili di impatto inquinante degli scarichi derivanti dalla particolare attività, ai relativi esiti rinviando ogni determinazione in ordine all’istanza di variante edilizia in corso d’opera.

Il Tribunale Amministrativo Regionale nuovamente adito, con la sentenza n. 5230 del 2005, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dalla società P. ed ha respinto la domanda di risarcimento danni, osservando: da un canto, l’astratta assoggettabilità dell’intervento a V.I.A. ma, d’altro canto, non in relazione ad una semplice istanza di variante in corso d’opera e, per di più, non da parte della Regione, competente in tema di valutazione di impatto ambientale secondo la legislazione regionale.

Alla ulteriore diffida della società P., il Comune di Fasano, con la deliberazione consiliare n. 115 del 12 settembre 2006, adottava la rammentata variante al PRG con classificazione dell’area a "Zona di degrado e da riconvertire".

Il medesimo Comune, con l’appello rubricato sotto NRG 9899 del 2006 (depositato il 5 dicembre 2006), ha chiesto che il ricorso di primo grado sia integralmente respinto, denunziando la suddetta sentenza n. 5230/2005 come illegittima ed ingiusta, nonché evidenziando come la società P. abbia gravato la citata delibera consiliare di adozione della variante urbanistica (n. 115 del 2006), con ricorso introduttivo notificato il 14 novembre 2006.

La società appellata, nel presente giudizio, ha assunto la veste sia di resistente che di appellante incidentale, come da specifici atti difensivi, contrastati dal Comune di Fasano.

4.- Gli appelli in epigrafe indicati, illustrati nei loro tratti significativi e trattenuti in decisione all’udienza del 23 novembre 2010, per la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

Il Comune di Fasano, nella memoria di costituzione di nuovo difensore, ha eccepito l’improcedibilità dell’appello NRG 2856 del 2004 per affermata carenza d’interesse in capo alla società P. sul ricorso originario in relazione alla sopravvenuta adozione comunale della variante urbanistica sopracitata, anche se impugnata e tutt’ora pendente in primo grado (cfr. Tar PugliaLecce RG 1786/2006).

Questa tesi non può essere seguita.

Infatti, è pacifico che la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegua esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, nemmeno per aspetti meramente strumentali e morali (Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2833).

E’ invece alquanto evidente, nella fattispecie, come l’eventuale accoglimento del gravame pendente in primo grado contro la variante adottata elimini ogni preclusione recata dalla nuova pianificazione urbanistica comunale e faccia riespandere ogni pretesa al "bene della vita", costituito dalla realizzazione dell’intervento di acquacoltura e dall’esercizio dell’impresa di piscicoltura, senza trascurare neppure le ragioni risarcitorie reclamate.

5.- Alla stregua di tali considerazioni, l’intera "res litigiosa" controversa, cioè l’intero rapporto in contestazione pendente innanzi a giudici diversi, risulta legata da vincolo di pregiudizialitàdipendenza: questa, è da intendere come pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico – giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisce l’indispensabile antecedente tecnicogiuridico, dal quale dipende la decisione della causa qui pregiudicata, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente possibile conflitto tra giudicati (Cass. civ., Sez. un., ordd. 18 maggio 2004, n. 9440 e 26 luglio 2004, n. 14060).

Orbene, come da esposizione in fatto, l’ostativa attività provvedimentale inerente l’adozione della variante urbanistica impugnata è tutt’ora "sub iudice" e, quindi, l’improcedibilità eccepita è dalla stessa dipendente e, in particolare, dalla sua consolidazione come atto stabile di pianificazione territoriale, tale da influire radicalmente sull’appello odierno e sull’utilità della relativa decisione.

Ne discende che il presente giudizio deve essere sospeso fino alla decisione da parte del TAR PugliaLecce sul ricorso pendente n. 1786 del 2006, ricorrendo -ad avviso del Collegio- l’indicato rapporto di pregiudizialità previsto dall’art. 295 c.p.c.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riunisce i ricorsi come in epigrafe proposti e, riservata sugli stessi ogni ulteriore decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio relativo fino alla decisione da parte del TAR PugliaLecce sul ricorso pendente in motivazione citato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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