Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-11857 del 28 luglio 2009. Emana: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. II presente regolamento disciplina l’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l’apposizione di vincoli e limiti d’uso dei beni e delle aree, nonche’ la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), con particolare riguardo ai beni appartenenti al demanio idrico classificati all’art. 6 della legge regionale 2/2008. 2. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli utilizzi dei beni del demanio fluviale nelle tratte classificate come vie di navigazione che non siano riconducibili alle esigenze della navigazione e per i quali e’ applicabile la disciplina di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio dl concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni).
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) demanio della navigazione interna: l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell’area; b) bene demaniale: area appartenente al demanio della navigazione interna; c) autorita’ demaniale: ente preposto alla amministrazione del demanio, si per quanto concerne i beni che gli usi e le attivita’ che possono interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi). A seconda della singola funzione l’ente puo’ essere il comune, la gestione associata la Regione, lo Stato; d) soggetto istante: il soggetto che chiede di occupare beni del demanio, per un determinato uso, per lo svolgimento di una determinata attivita’; e) beneficiario del bene demaniale o concessionario: il soggetto, persona fisica a o giuridica, che occupa e utilizza un bene demaniale in base ad un titolo che ne permette il possesso e l’uso; f) soggetto abusivo: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa un bene demaniale in assenza di un idoneo titolo o utilizza il bene in maniera impropria; g) titolo: l’atto che abilita il possesso e l’utilizzo di un bene demaniale e che a seconda dei casi puo’ essere una autorizzazione o una concessione; h) autorizzazione demaniale temporanea: l’atto che abilita il possesso e l’utilizzo di un bene demaniale per un periodo molto breve, inferiore ad un anno, e l’occupazione non comporta l’alterazione dello stato dei luoghi; i) concessione demaniale ordinaria: l’atto che abilita il possesso e l’utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l’occupazione non prevede l’alterazione dello stato dei luoghi, ne’ la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non e’ soggetta al permesso di costruire di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); riguarda beni che con l’affidamento conservano lo stesso livello di demanialita’ esistente, ove sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; l) concessione demaniale migliorativa: l’atto che abilita il possesso o l’utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l’occupazione prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche: 1) alterazione dei luoghi; 2) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; 3) subordinazione al permesso di costruire di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 680/2001; m) canone annuo: l’importo da versare annualmente all’autorita’ demaniale per l’occupazione del bene demaniale; n) deposito cauzionale: l’importo da versare al momento del rilascio della concessione posto a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale; o) unita’ di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare quali imbarcazioni, natanti, ecc.
Art. 3
Principi di gestione
1. Il demanio della navigazione interna, come definito all’art. 2
e nel rispetto dei principi dell’ordinamento civile stabilito dalla
legislazione statale, comprende tutte le aree di acqua e di terra e
gli immobili funzionali ad un’utilizzazione dei laghi e dei fiumi di
interesse pubblico e collettivo; i beni demaniali in specie rivestono
carattere di pubblica utilita’.
2. Ai fini di garantire l’uso pubblico sopra descritto sono
riconducibili all’esercizio della demanialita’ anche:
a) tutte le aree che risultino funzionali all’accesso o al
transito di beni demaniali sopra descritti;
b) tutte le aree private ricoperte dall’acqua nelle aree
appartenenti al demanio idrico della navigazione interna piemontese
lungo le sponde, come riportato negli artt. 823, 943 e 822 del codice
civile.
3. Sono sottoposte alla disciplina demaniale tutte le aree
appartenenti allo Stato comprese nella fascia di 60 metri dalla linea
di piena ordinaria definita dall’autorita’ competente, in quanto
attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.
4. Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna
devono essere compatibili con l’ambiente naturale ed edificato
esistente, devono garantire la sicurezza idraulica, la navigabilita’
e la costituzione di riserve idriche. Le zone demaniali sono
utilizzate per soddisfare:
a) i bisogni di interesse pubblico primari quali quelli
ambientali, di sicurezza idraulica, di navigazione e di tutela del
paesaggio;
b) i bisogni secondari quali quelli turistici, ricreativi,
sportivi e commerciali.
5. La destinazione delle aree demaniali deve essere conforme alla
condizione giuridica del demanio pubblico previsti dall’art. 823 del
codice civile.
6. Le finalita’ demaniali possono essere conseguite anche
mediante il rilascio in concessione di beni a soggetti esterni alla
pubblica amministrazione, valorizzando l’autonoma iniziativa dei
privati.
7. Pur conservando come obiettivo l’usufruibilita’ da parte della
collettivita’ delle aree del demanio della navigazione e conservando
pienamente le caratteristiche demaniali, qualora per ragioni
economiche e di conservazione i beni demaniali non possano essere
gestiti da parte della Pubblica amministrazione, gli stessi possono
essere concessi ad un uso esclusivo a persona fisica o giuridica
privata. In tal caso, ove la situazione morfologica del terreno lo
permetta, deve essere mantenuta un’area che consenta il totale libero
accesso alle acque e alle pertinenze e il concessionario non puo’
comunque mai impedire l’accesso pubblico alla battigia.
8. Il rilascio delle concessioni e l’individuazione dei beni
demaniali e dei diritti riconducibili ai beni demaniali avviene in
conformita’ ai seguenti criteri:
a) tutti i fabbricati o manufatti presenti sull’area
ascrivibile al demanio appartengono alla Stato ad eccezione dei beni
ascrivibili al demanio della Regione ai sensi dell’art. 11 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
b) la presenza di porte o aperture che permettono accesso
esclusivo di proprieta’ private sul bene demaniale in assenza di
concessione dell’area costituisce presupposto di servitu’ di
passaggio sopra il fondo privato a favore dell’area demaniale;
c) l’onere della prova sull’inesistenza dei diritti di cui
sopra a favore del patrimonio demaniale in capo al privato.
9. Un utilizzo improprio dei beni in concessione implica
l’immediata decadenza della concessione, la restituzione del bene, il
risarcimento per i danni provocati e per il ripristino dei luoghi,
nonche’ le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente
normativa.
10. Qualora l’autorita’ demaniale riscontri un utilizzo dei beni
demaniali senza titolo provvede immediatamente alle azioni necessarie
per la restituzione dei beni chiedendo il pagamento dei danni
provocati; il soggetto abusivo e’ inoltre sottoposto alle sanzioni
penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.
11. Le occupazioni a l’utilizzo di diritti su beni del demanio,
anche quelle dove il canone definibile unitariamente in maniera
tabellare con parametri diversi dal metro quadro, sono ricondotte
alle superfici che graficamente i beni occupano a utilizzano o che
sono collegati al diritto.
12. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla
vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento
dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini
istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia
dell’utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali
presenti sul territorio.
13. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti portatori di
interessi pubblici che svolgono attivita’ di formazione, ricerca e
promozione volta alla valorizzazione dei laghi e fiumi non sono
assoggettati al pagamento dei canoni, per la parte effettivamente
utilizzata a tale scopo, qualora il servizio sia aperto a tutti e
svolto gratuitamente.
14. Il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto
dell’art. 8, comma 9 della legge regionale n. 2/2008, in relazione
alla natura pubblica del servizio prestato e quale soggetto proposto
al mantenimento in efficienza dei beni, non e’ assoggettato al
pagamento dei canoni dovuti per l’occupazione di tutti i beni
funzionali all’effettivo svolgimento del servizio posti lungo i
percorsi delle linee servite, quali le strutture di attracco e di
stuzionamento delle navi, le stazioni lacuali di imbarco con le
relative pertinenze.
15. Nel periodo previsto per le consultazioni elettorali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361
(Testo unico delle leggi elettorali), gli spazi pubblici utilizzati
per tale scopo vengono rilasciati dall’autorita’ demaniale competente
nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia, a titolo
gratuito.
16. Il deposito cauzionale posto a garanzia dell’occupazione
demaniale deve permettere la rimessa in pristino dei luoghi.
17. Fatte salve diverse disposizioni che le autorita’ demaniali
possano disporre, sulle aree del demanio della navigazione interna
non in concessione e’ consentita, a titolo gratuito, la raccolta del
legname trasportato e abbandonato dalle acque.
18. Anche se non espressamente dichiarato nei titoli
autorizzativi e di concessione, il possesso e l’utilizzo dei beni
demaniali e’ esercitato in conformita’ con la vigente normativa
nazionale e regionale e valgono pertanto le norme dettate dal codice
della navigazione e dai regolamenti statali vigenti in materia di
demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilita’ con
gli obblighi di apertura concorrenziale e di discriminazione imposti
dall’ordinamento comunitario.
Art. 4
Istituzione e compiti dell’osservatorio per l’organizzazione
e la gestitone del sistema informativo regionale dei beni
del demanio della navigazione interna
1. L’osservatorio per l’organizzazione e la gestione del sistema
infarmativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna
di cui all’art. 4 della legge regionale n. 2/2008 e’ istituito presso
la struttura regionale competente in materia di navigazione,
preposta, altresi’, alla raccolta dei flussi informativi provenienti
dagli enti locali conferiti, per la formazione o l’aggiornamento di
un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle
infrastrutture e delle attivita’ presenti.
2. All’osservatorio confluiscono tutti i dati necessari per poter
adempiere al ruolo regionale di indirizzo, coordinamento, verifica e
monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite con la legge
regionale n. 2/2008 agli enti locali in materia di navigazione
interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio
omogeneo sul territorio.
3. In particolare, tramite l’attivita’ dell’osservatorio viene
assicurata condivisione, trasparenza e pubblicita’ alle informazioni
in materia di:
a) gestione, conservazione e valorizzazione del demanio idrico
della navigazione interna;
b) disciplina della navigazione;
c) uso delle infrastrutture della navigazione interna;
d) interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti
alla navigazione interna ed al relativo demanio;
e) attivita’ nautiche.
Art. 5
Anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni
del demanio idrico della navigazione interna
1. Nel rispetto dell’art. 4 della legge regionale 2/2008,
nell’ambito dell’osservatorio di cui all’art. 4 e’ inserita
l’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, che raccoglie ed
organizza tutti i dati di individuazione dei beni demaniali e dei
diritti collegati rilevabili:
a) dai documenti trasmessi dall’Agenzia del demanio a seguito
del passaggio delle competenze gestionali dallo Stato alle regioni;
b) dalle delimitazioni d’alveo compiute dall’ex Magistrato del
Po;
c) dagli atti posti a sanatoria dell’occupazione dei beni
denunciati in base alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004);
d) dagli atti posti a sanatone dell’occupazione dei beni
denunciati in base alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, (Legge
finanziaria per l’anno 2008);
e) dagli accertamenti scaturiti a seguito delle delimitazioni
del demanio di cui all’art. 6;
f) da documenti probatori;
g) da sentenze dell’autorita’ giudiziaria;
h) dal rilascio delle nuove concessioni.
2. Per il continuo aggiornamento dell’anagrafe dei beni del
demanio idrico della navigazione interna l’autorita’ demaniale
preposta invia all’osservatorio tutti gli atti finali delle
principali fasi del procedimento di concessione quali la
comunicazione di avvio del procedimento, l’atto di assegnazione, la
concessione, nonche’ tutti gli atti che possono provocare una
variazione dello stato di individuazione dei beni e dei diritti ad
essi riconducibili.
3. Al fine di trasformare l’anagrafe regionale di cui al comma 1
da descrittiva a particellare, gli atti di concessione redatti
dall’autorita’ demaniale devono permettere di cartografare i beni del
demanio idrico della navigazione.
4. Data la natura imprescrittibile dei diritti riconducibili ai
beni demaniali, tutte le servitu di passaggio sopra il fondo privato
a favore dell’area demaniale devono essere segnalate e censite.
5. L’autorita’ demaniale nel rilasciare la concessione specifica
le vie di accesso al bene.
Art. 6
Estensione del demanio della navigazione interna
1. Ferme restando le competenze e le procedure finalizzate alla
delimitazione d’alveo, che spettano all’amministrazione statale in
quanto proprietaria dei beni demaniali, la delimitazione del demanio
della navigazione interna di cui all’art. 3, comma 3, serve ad
individuare cartograficamente le aree, in acqua e a terra, sottoposte
alla disciplina demaniale.
2. Qualora l’area di proprieta’ demaniale risulti diversamente
estesa, rispetto al criterio di individuazione indicato all’art. 3
comma 3 dei 30 metri dalla linea di piena ordinaria, l’autorita’
demaniale competente, sentiti i soggetti interessati e nel rispetto
della proprieta’ privata, avvia un procedimento di delimitazione.
3. Il procedimento di cui al comma 2 puo’ essere attivato anche
da ogni singolo soggetto interessato alla definizione della linea di
confine demaniale inoltrando istanza al comune o alla gestione
associata competente per territorio, presentando tutta la
documentazione necessaria a provare la presenza di diritti di
proprieta’ non riconducibili allo Stato nella fascia di cui all’art.
3, comma 3.
4. A seguito della richiesta di cui al comma 3:
a) il comune e la gestione associata competente svolge apposita
istruttoria, al termine della quale presenta alla regione una
proposta di individuazione della linea di confine provvisoria;
b) la regione, acquisiti i risultati dell’istruttoria, adotta
il provvedimento di delimitazione pubblicandolo sul Bollettino
ufficiale della Regione;
c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale
provvedimento chiunque ne abbia interesse puo’ presentare al comune o
alla gestione associata competente osservazioni sulla delimitazione
pubblicata;
d) entro i successivi sessanta giorni, il comune o alla
gestione associata competente svolge le proprie controdeduzioni e le
trasmette alla Regione formulando la proposta di delimitazione
definitiva;
e) acquisita la proposta, la Regione adotta il provvedimento
definitivo di delimitazione dell’area demaniale, che viene pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione, inserito nell’anagrafe
regionale delle utilizzazioni dei beni demaniali e trasmesso
all’Agenzia del Demanio.
5. In assenza del procedimento di delimitazione di cui al comma
2, il decorso del tempo non modifica lo stato dei diritti delle aree
ricomprese nella fascia di cui all’art. 3, comma 3.
Art. 7 Programmazione regionale e comunale 1. E’ obbiettivo della Regione Piemonte la conservazione delle finalita’ demaniali dei beni dello Stato costituenti il demanio idrico della navigazione interna piemontese e l’accrescimento delle sue potenzialita’ mediante un’accorta conservazione e valorizzazione. 2. A tal fine promuove la riorganizzazione: a) delle zone portuali; b) della protezione degli abitati; c) della sicurezza della navigazione e della sicurezza in acqua; d) della navigazione pubblica di linea; e) del trasporto di merci a mezza acqua; f) dell’insieme costituente l’ambiente naturale di sponda; g) dell’insieme costituente l’ambiente naturale in acqua; h) dei viali, delle alberate, dei parchi e dei giardini posti lungo i laghi e i fiumi; i) dell’insieme delle spiagge destinate alla balneazione; l) dei campi boe esistenti e degli aggregati di boe esistenti; m) degli approdi posti fuori delle zone portuali; n) dei beni collegati alla svolgimento della pesca professionale. 3. Al fine di compiere una corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni e territoriali, dei bisogni e della compatibilita’ degli interventi, i comuni interessati o le loro gestioni associate, entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, inviano alla Regione i piani di cui all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008 e, qualora necessario, ogni anno provvedono ad approvare il relativo aggiornamento trasmettendone copia alla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. 4. I piani disciplinanti l’uso del demanio nell’organizzare e programmare la destinazione delle aree devono: a) privilegiare le manutenzioni dei beni demaniali e il collegamento funzionale delle attivita’ esistenti; b) prevedere il giusto inserimento delle occupazioni demaniali effettuate e soggette a richiesta di sanatoria; c) consentire il recupero delle vie di accesso all’acqua da parte di utenze specializzate che a seconda della vocazione della zona possono essere ambientali, storico-paesaggistiche, turistico-ricreative, sportive, commerciali; d) prevedere giusto utilizzo dei beni lasciati liberi o soggetti a riqualificazione dando ai beni un uso cocompatibile con le finalita’ pubbliche proprie del demanio. 5. I programmi comunali e la programmazione settoriale regionale, qualora necessario, devono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali rimarcando l’uso proprio demaniale dei beni e la loro pubblica utilita’.
Art. 8 Conservazione valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna 1. Al fine di limitare lo spreco di territorio per nuovi interventi, garantire la sicurezza della navigazione e la protezione delle imbarcazioni in caso di condizioni metereoriche avverse, devono essere privilegiati i lavori di riqualificazione ed il potenziamento dei porti esistenti. Tale recupero delle funzionalita’ e l’effettiva fruibilita’ delle strutture portuali riguarda lavori di: a) manutenzione delle strutture esistenti e loro riqualificazione e potenziamento con nuove opere; b) adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche; c) riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea; d) riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unita’ di navigazione; e) realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile ed energia elettrica, rifornimento carburante, ecc. 2. Il posizionamento di singole boe da ormeggio e’ concesso in luoghi specifici, scelti in aree d’acqua gia’ compromesse da tale utilizzo possibilmente a seguito della individuazione delle ipotesi di riordino, rispettando le zone riservate alla balneazione, senza arrecare intralcio alla navigazione e garantendo la sicurezza nautica e l’incolumita’ delle persone. 3. Le nuove costruzioni adibite ad approdo devono essere facilmente rimovibili allo scadere della concessione: sono da preferire strutture in acqua di tipo galleggiante, solo se tecnicamente compatibili. 4. Deve essere pnvilegiato il recupero delle darsene coperte, scoperte e di quelle miste rispetto alla realizzazione di nuove opere analoghe; gli spazi protetti da muri possono essere riqualificati mediante pontili galleggianti atti ad incrementare la capacita’ di uso del bene. 5. I comuni dei bacini ove non esistano porti possono individuare spazi d’acqua protetti per permettere l’approdo in sicurezza in caso di avverse condizioni meteorologiche.
Art. 9 Attivita’ d’uso di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 1, comma 2, l’utilizzo con titolo abilitativo delle aree del demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o e’ riconducibile alle seguenti attivita’ d’uso: a) portuali pubbliche; b) portuali private; e) pubbliche da diporto d) private da diporto, scali, approdi, ormeggi; e) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico; f) parchi e giardini ad uso privato; g) servizi e infrastrutture a rete (acqua, fognature, luce, gas, telefono, ecc.;) h) ittiche e connesse; i) pesca sportiva; l) balneari e connesse; m) residenziali e connesse; n) commerciali o connesse (bar, ristoranti, alberghi, dehor, negozi, magazzini, ecc.); o) produttive e connesse; p) navali e di cantieristica navale; q) professionali tipo uffici; r) ricreative e turistiche; s) sportive; t) installazione magazzini di deposito merci; u) strade, piazzali; v) mercati per il commercio ambulante; z) passaggio e simili; aa) accessi diretti a beni demaniali; bb) percorsi pedonali; cc) piste ciclabili; dd) installazione tabelloni pubblicitari, cabine telefoniche, cannocchiali; ee) giostre, strutture per fiera ecc.; ff) manifestazioni turistiche, culturali, sportive, politiche, ecc.
Art. 10 Titpologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti Fermo restando quanto stabilito all’art. 1, comma 2, l’utilizzo con titolo abilitativi di aree del Demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o e’ conducibile alle seguenti tipologie: a) aree a terra libere da manufatti; b) aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attivita’ aventi fini di lucro. c) aree a terra per stazionamento unita’ di navigazione nei porti o strutture pubbliche; d) aree in acqua libere da manufatti; e) aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attivita’ aventi fini di lucro; f) boe per ormeggio unita’ di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri; g) boe per ormeggio unita’ di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri; h) boe per ormeggio unita di navigazione di lunghezza superiori a 8,00 metri; i) ritenuta di boa a terra ove necessaria; l) pontili fissi; m) pontili mobili; n) pontili galleggianti, zattere, e galleggianti in generale; o) aree in acqua per stazionamento unita’ di navigazione nei porti o strutture pubbliche; p) condutture cavi ed impianti in genere nel sottusuolo; q) condutture cavi ed impianti in genere in acqua; r) scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unita’ di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale; s) fabbricati ad uso residenziale; t) fabbricati e strutture ad uso commerciale; u) fabbricati ad uso produttivo; v) fabbricati ad uso servizi; z) darsene coperte; aa) darsene scoperte; bb) aree a terra riconducibili ad attivita’ aventi fini di lucro; cc) aree in acqua riconducibili ad attivita’ aventi fini di lucro; 2. l’utilizzo con titolo abilitativo di diritti relativi alle aree del Demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o e’ riconducibile alle seguenti tipologie: a) passaggio e simili; b) accessi diretti demaniali tipo passi carrai, porte poste a confine non interessate da servitu’ a favore del Demanio; c) cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali.
Art. 11 Titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti e durata 1. Sono titoli che abilitano al possesso ed all’utilizzo del bene demaniale: a) l’autorizzazione demaniale temporanea; b) la concessiane demaniale ordinaria; c) la concessione demaniale migliorativa; 2. Il rilascio del titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti e’ subordinato: a) al preventivo conseguimento di tutti i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa; b) al preventivo versamento degli oneri concessori: il pagamento del canone, il pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell’atto, il versamento del deposito cauzionale o degli appositi atti finanziari posti a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi. 3. L’autorizzazione demaniale temporanea, come definita all’art. 2, comma 1, lettera h), ha una durata massima di un anno. 4. La concessione demaniale ordinaria, come definita all’art. 2, comma 1, lettera i), ha una duruta massima di nove anni. 5. La concessione demaniale migliorativa, come definitiva all’art. 2, comma 1, lettera l), ha una durata desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario e comunque non superiore a trenta anni. Per boe e pontili in genere la concessione non puo’ comunque essere superiore a nove anni. 6. Per le concessioni il primo anno di validita’ del titolo e’ quello in cui e’ avvenuto il possesso del bene o del diritto, mentre la scadenza e’ sempre riconducibile al 31 dicembre del periodo stabilito.
Art. 12
Obblighi del beneficiario del possesso e dell’utilizzo dei beni
del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti a
seguito del titolo
1. Il beneficiario del possesso e dell’utilizzo dei beni del
demanio idrico della navigazone interna a seguito del conseguimento
del titolo assume tutte le responsabilita’ per danni derivanti dalle
opere realizzate sul bene concesso e per gli usi impropri difformi al
titolo.
2. Il beneficiario del bene e dei diritti si assume l’obbligo:
a) di non trasformare lo stato del bene stabilito nel titolo e
risultante dagli elaborati allegati al titolo;
b) di conservare le attivita’ d’uso e le tipologie di
occupazione concordate nel titolo;
c) di corrispondere il versamento del canone nel periodo
stabilito;
d) di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti.
3. Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti si assume
inoltre, l’onere:
a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo;
b) del pagamento delle utenze;
e) del pagamento delle spese di gestione;
d) di apporre, a proprie spese e con relativa manutenzione, sul
bene assegnazione o a confine con la proprieta’ demaniale apposita
indicazione (come da modello allegato A), debitamente compilata
dall’autorita’ demaniale e pubblicamente visibile.
4. Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti assume
l’impegno:
a) di salvaguardare le vie di accesso al lago;
b) di permettere l’accesso pubblico alla battigia;
c) di restituire il bene in buono stato.
5. Pur rimanendo in capo al beneficiario del bene demaniale tute
le responsabilita’ derivate dal non rispetto degli obblighi. degli
oneri e degli impegni presi a seguito del conseguimento del titolo,
l’autorita’ demaniale concedente mantiene sempre il diritto di
intervenire in via sostitutiva, con costo a carico del
concessionario, per eliminare:
a) le trasformazioni del bene demaniale non preventivamente
autorizzate;
b) eventuali situazioni di pericolo o comunque dannose per
l’uso pubblico del Demanio.
Art. 13 Contenuti dell’atto del titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Il titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti deve indicare: a) le generalita’ della persona fisica e giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalita’, il domicilio speciale; b) la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell’atto; c) l’area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relaitivi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica; d) le attivita’ d’uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l’effettivo utilizzo dei beni demaniali; e) le vie di accesso ai beni demaniali interessati; f) il canone ordinario annuo, le riduzioni o le maggiorazioni previste e le sue modalita’ di aggiornamento; g) l’attestazione di avvenuto versamento del canone previsto; h) le modalita’ di pagamento delle annualita’ successive alla prima e delle eventuali rate, qualora previste; i) il deposito cauzionale e le eventuali garanzie aggiuntive previste; l) l’attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale previsto; m) la durata del titolo; n) gli obblighi di manutenzione dell’area o del bene riassunti nel programma di manutenzione; o) i casi di decadenza o revoca del titolo; p) diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.; q) gli obblighi di diligenza e vigilanze ed eventuali responsabilita’, anche verso terzi; r) il diritto di intervenire nell’area o sul bene in concessione, da parte dell’autorita’ concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l’uso pubblico del Demanio con rivalsa sul concessionario; s) che alla fine della concessione l’autorita’ concedente puo’ chiedere la restituzione dell’area sgombera da eventuali strutture, con rimozione a spese del concessionario, e che, in mancanza, la struttura realizzata diventa di proprieta’ dell’amministrazione demaniale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario; t) le modalita’ di consegna e restituzione dei beni del demanio antico della navigazione interna e dei relativi diritti; u) l’obbligo di affissione a proprie spese del cartello posto ad individuandone del titolo; v) le modalita’ di rinnovo del titolo; z) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati al singolo titolo; aa) le nuove opere da realizzarsi sui beni del Demanio con descrizione letterale ed individuazione grafico-progettuale; bb) i pareri autorizzazioni provvedimento di assenso, previsti dalla vigente normativa che sono stati rilasciaci nella fase istruttoria; cc) i svantaggi che la realizzazione dell’opera prevista apporta al demanio idrico della navigazione interna piemontese e dei vantaggi che apporta al proponente; dd) soggetti economici che contribuiscono alla spesa per la realizzazione dei lavori; ee) gli elementi di attuazione delle norme previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici per l’affidamento e prelazione dei lavori del caso in specie; ff) le ulteriori garanzie previste per la rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza del titolo; gg) i tempi di inizio e termine delle varie fasi dei lavori previsti; hh) le modalita’ di controllo e di corretta esecuzione dei lavori durante lo svolgimento dei lavori; ii) le modalita’ di raccolta da parte dall’autorita’ demaniale dei documenti attestanti la corretta esecuzione dei lavori. 2. Per consentire una uniformita’ di comportamento sul territorio, entro trenta giorni dall’approvazione del presente regolamento, la struttura regionale competente, determina un modello di titolo per il possesso e l’utilizza dei bendi del demanio idee della navigazione interna e dei relativi diritti, da adattarsi a seconda dei casi specifici.
Art. 14 Contenuti degli elaborati da allegare al titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni bel demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Gli elaborati grafici da allegare alla domanda e facenti parte integrante e sostanziale del titolo per il possesso e l’utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e de relativi diritti posti ad individuazione dell’area interessata devono contenere gli elementi riportati nell’allegato B del presente regolamento. 2. Il programma di manutenzione nel quale vengono individuati i lavori necessari al bene nel periodo di affidamento per la sua corretta conservazione, sono definiti dall’autorita’ demaniale specificandone i tempi, le modalita’ di esecuzione e di controllo. 3. Il comune o la gestione associala in relazione a particolari tipologie di occupazione di minore entita’ dove non e’ prevista la trasformazione dello stato dei luoghi, possono prevedere forme semplificate di presentazione degli elaborati. 4. Al fine di limitare allo stretto indispensabile l’utilizzo di documenti cartacei copia degli elaborati da allegare alla domanda possono essere consegnati su supporto informatico mediante file in formato «doc» e «dwg», o in formato ad essi compatibile.
Art. 15
Canone annuo ordinario
1. La superficie oggetto della concessione deve sempre essere
riportata sopra gli elaborati grafici di individuazione del bene da
allegare al titolo che abilita il possesso e l’utilizzo del bene,
anche qualora l’unita’ di misura per la quantificazione del canone
relativo alla tipologia di occupazione del bene non sia quella di
superficie; in particolare:
a) alla boa viene ricondotta l’area in acqua che l’unita’ di
navigazione puo’ occupare;
b) alle condutture, cavi ed impianti viene ricondotta come
occupazione la fascia di rispetto prevista;
c) all’apertura di accessi diretti su beni demaniali viene
ricondotta, nei diritti di accesso, l’area demaniale posta a fronte
dell’intera proprieta’ privata confinante per una fascia di 10 metri;
2. I canoni ordinari doluti per l’occupazione dei beni del
demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti
stabiliti ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge regionale n.
2/2008, sono quantificati in base a tariffe unitarie in relazione
alla tipologia di cui all’art. 10, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera r) e comma 2. La struttura regionale competente, sentiti i
comuni e le gestioni associale competenti per territorio entro il 1°
ottobre di ogni anno utilizzando come modello l’allegato C, definisce
una tabella ove sono riportate le tariffe unitarie a carattere
ordinario da utilizzarsi come riferimento per il rilascio dei titoli
nell’anno successivo; in tale tabella vengano inoltre riportati i
minimi tariffari, ovvero la somma minima comunque dovuta a titolo di
canone demaniale; i canoni di cui al presente comma possono essere
ridotti o maggiorati secondo quanto stabilito all’art. 16.
3. I canoni ordinari dovuti per l’occupazione dei beni del
demanio idrico della navigazione interna stabiliti ai sensi dell’art.
8, comma 7 della legge regionale n. 2/2008, per i beni non
qualificabili in base alle tipologie di occupazione tabellare di cui
al comma 2, sono calcolati dall’autorita’ demaniale preposta sulla
base di criteri di stima oggettivi e giustificati volti ad
individuare il valore di comune commercio; il criterio di cui al
presente comma e’ applicabile in tutti i casi dove l’uso ha un
evidente peso economico o ha finalita’ di lucro, anche facendo
riferimento ai parametri locativi desumibili dall’Osservatorio del
mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
4. Qualora il canone di cui al comma 3 riguardi un bene dato per
la prima volta in concessione che necessiti di lavori di manutenzione
straordinaria o di restauro, il medesimo canone, individuato sulla
base del valore di comune commercio e quantificato senza tenere conto
dello stato manutentivo, puo’ essere ridotto della somma necessaria
per riportare il bene al suo stato ordinario. La somma posta in
riduzione, sino alla copertura dell’ammontare dei canoni di tutto il
periodo di concessione deve essere giustificata in base ad un
progetto munito di idoneo computo metrico estimativo.
5. Nel caso di canone riguardante piu’ tipologie di utilizzo
l’importo e’ dato dalla somma dei canoni previsti per ogni tipologia;
qualora l’importo totale, come sopra stabilito, risulti inferiore al
minimo tariffario previsto per la tipologia di maggior peso
economico, il canone dovuto viene ricondotto al minimo tariffario
piu’ alto.
6. Nei casi in cui il canone non e’ dovuto ai sensi dell’art. 3,
commi 12, 13 e 14, i soggetti non possono occupare il bene senza il
possesso del titolo rilasciato dall’autorita’ demaniale competente.
7. In presenza di tipologie di occupazione non disciplinate dal
presente regolamento il comune o la gestione associata competente
determina i canoni individuando, per analogia, la fattispecie a cui
fare riferimento.
8. I canoni ordinari dovuti per l’occupazione dei beni del
demanio idrico della navigazione interna riferiti alle analogie di
occupazione «aree a terra per stazionamento barche nei porti o
strutture pubbliche», «aree in acqua per stazionamento barche nei
porti o strutture pubbliche» e «scivoli pubblici posti fuori dai
porti destinati allo stazionamento di unita’ di navigazione di
limitate dimensioni e di uso locale» sono definiti in base al modulo
di ingombro dell’unita’ di navigazione, intendendosi per tale la
superficie derivante dalla lunghezza fuori tutto moltiplicata per la
larghezza massima dell’unita’ di navigazione.
9. Vengono affrancati dal pagamento dei canoni i cornicioni di
tetti e balconi con oggetto su aree demaniali quando concorrono alla
formazione della superficie coperta definita dai regolamenti Edilizi
comunali approvati.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0793&tmstp=1272613646775