Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1351 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ingegner P. L.F. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il silenzio serbato dal Ministero degi Affari Esteri su numerose istanze che egli aveva avanzato nell’ambito di procedure intese al conferimento di incarichi all’estero.

In particolare, esaminando la motivazione impiegata dal primo giudice – laddove assume l’insussistenza di alcun obbligo dell’Amministrazione di riscontrare le predette istanze, le quali avevano tutte a oggetto o pretese già disattese e in relazione alle quali già pende contenzioso fra l’istante e l’Amministrazione stessa, o richieste di pronunce e repliche interlocutorie da parte di funzionari del Ministero al di fuori di ogni contesto procedimentale, o ancora pretese a un generico controllo sulla regolarità dell’azione amministrativa – l’appellante assume l’erroneità di detta statuizione con riguardo all’istanza di cui sub a) del ricorso originario, rispetto alla quale non ricorre alcuna delle indicate situazioni.

L’Amministrazione appellata si è costituita, assumendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

Col ricorso di primo grado, l’ingegner P. L.F. ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri su una pluralità di istanze da lui formulate, tutte relative a diverse procedure per il conferimento di incarichi esteri alle quali il ricorrente aveva partecipato (o chiesto di partecipare).

Con la sentenza qui impugnata, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso assumendo l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di provvedere su tutte le istanze de quibus, le quali:

– o avevano lo scopo di insistere su richieste già respinte e in relazione alle quali l’istante aveva intentato contenziosi anche in sede giurisdizionale;

– o erano meramente interlocutorie, chiedendo a singoli funzionari del Ministero di rispondere o replicare ad affermazioni dell’istante, al di fuori di uno specifico contesto procedimentale;

– o infine erano intese a un’inammissibile controllo generalizzato ab externo sulla regolarità dell’azione amministrativa.

Con l’odierno appello, l’ingegner F. reitera la domanda articolata in prime cure limitatamente alla sola istanza indicata al punto sub a) del ricorso introduttivo e della sentenza impugnata: trattasi della richiesta intesa a sollecitare la conclusione del procedimento di cui all’avviso di incarico 007/5/SPD/2009 (per il quale egli aveva presentato domanda di partecipazione), rispetto alla quale si sottolinea come – contrariamente a quanto assunto dal primo giudice – non ricorre alcuna delle situazioni sopra indicate.

Pertanto, parte appellante ha chiesto ordinarsi all’Amministrazione di concludere il predetto procedimento, procedendo altresì alla nomina di Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Tuttavia, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Infatti, l’Amministrazione resistente sottolinea di aver già documentato in primo grado che il procedimento iniziato con l’avviso di incarico 007/5/SPD/2009 è stato annullato con apposito provvedimento dirigenziale (cfr. documento nr. 4 delle produzioni di primo grado dell’Amministrazione); pertanto, ogni eventuale doglianza che l’istante avesse ritenuto di dover formulare avverso siffatto modus procedendi avrebbe dovuto essere articolata – come è del tutto evidente – attraverso la rituale impugnazione di detto provvedimento di annullamento.

Ciò è di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza della sentenza impugnata in parte qua, non potendo in alcun modo lamentarsi l’inerzia procedimentale dell’Amministrazione laddove questa abbia in fatto concluso il procedimento stesso, ancorché ponendolo nel nulla.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del presente grado del giudizio, che vengono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero degli Affari Esteri, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *