Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1349 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Catania, con cui le è stato riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, con la condanna al pagamento del danno non patrimoniale per Euro 9.501,00, delle spese di giudizio per Euro 540,00 oltre IVA e CPA, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

La suddetta sentenza, depositata in atti, munita di formula esecutiva risulta essere stata notificata dalla ricorrente il 10.3.2009.

Con un atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto la corresponsione delle suddette somme entro 120 gg..

L’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente in giudizio.

Alla camera di consiglio del 1.2.2011, la causa è stata quindi chiamata e assunta in decisione.

– 1. In linea preliminare si deve osservare che risultano rispettate le formalità di rito; nel regime precedente al c.p.a., l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 delle sentenze di altri giudici, in alternativa all’esecuzione forzata, necessitava che queste fossero ritualmente passate in giudicato ai sensi dell’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Nel caso, la ricorrente ha versato in atti la certificazione del 26.6.2010 del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. con cui si attesta che non sono stati proposti, nei termini di legge, appelli o ricorsi per cui il decreto è ritualmente passato in giudicato.

Di qui la piena ammissibilità del gravame.

– 2. Nel merito si osserva che esattamente la parte ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto meglio specificato in epigrafe, con il quale era stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, attesa la mancata corresponsione delle somme spettanti in base alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

In assenza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione non costituitasi nel giudizio, ed al cospetto, quindi, di una sentenza di condanna, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque, l’obbligo del Ministero della Giustizia intimata di eseguire il giudicato, ed a tale scopo di corrispondere alla parte ricorrente gli importi ancora dovuti.

All’uopo si fissa il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, con onorari e spese a carico del Ministero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe.

2. condanna in conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento — entro il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza rispettivamente: del danno non patrimoniale per Euro 9.501,00; – delle spese legali e di giudizio per Euro 540,00 oltre IVA e CPA, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;

3. condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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