Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-03-2011, n. 8778 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame de L’Aquila ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al Sig. L. e al suo coindagato in relazione alla commissione di violenza sessuale di gruppo in danno di una coetanea.

Ritiene il Tribunale che "l’estrema gravità dei fatti e l’ambito in cui gli stessi sono stati perpetrati evidenzino una non indifferente pericolosità sociale" dei due minorenni e che la custodia in carcere sia necessaria anche al fine di favorire il recupero dei due indagati "coinvolti in ambienti assolutamente inadeguati".

Avverso tale misura il Sig. L. ricorre tramite il Difensore fondato su plurimi motivi, che possono sintetizzarsi come segue:

1) violazione di legge in relazione all’art. 309 c.p.p. e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare le censure mosse all’ordinanza ritenendo, erroneamente, che il giudice del riesame debba limitare il proprio controllo alla congruità della motivazione del provvedimento cautelare e non verificarne l’esistenza dei presupposti;

2) violazione di legge in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di fornire una pur minima motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

3) violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di illustrare le ragioni che sostengono il giudizio di estrema gravità dei fatti e di pericolosità dei minori ed omesso di dare risposta alle censure mosse dalla Difesa con riferimento al giudizio di inverosimiglianza del racconto della persona offesa e al travisamento di una parte delle dichiarazioni della medesima; analoghe censure vengono mosse con riferimento all’omessa motivazione sulle lamentate contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle delle altre persone che sono state sentite sui fatti (in particolare quelle della minore T. e della cugina della vittima);

4) violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e D.P.R. n. 488 del 1998, art. 23, lett. c), nonchè vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta probabilità di ulteriori condotte criminose. Il Tribunale non ha fornito ragioni per ritenere esistente il pericolo di reiterazione, omissione tanto più grave in quanto si è in presenza di persona minore e incensurata ed in quanto è pacifico che la reiterazione delle condotte in danno della vittima sarebbe addebitabile al solo coindagato. A ciò si aggiunga che la Difesa aveva dimostralo in sede di riesame che al ricorrente non possono addebitarsi altre condotte a sfondo sessuale nè tentativi di contattare la vittima dopo i fatti;

5) violazione di legge in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, e al D.P.R. n. 488 del 1998, artt. 19 e 23 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la custodia in carcere sia l’unica misura applicabile al ricorrente. La ratio del terzo comma dell’art. 275 c.p.p., comma 3, è quella evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 265 del 2010. Il Tribunale ha omesso di prendere in esame gli elementi favorevoli al giudizio sulla personalità dell’indagato evidenziati dalla Difesa e del tutto omesso di rendere motivazione sul punto.
Motivi della decisione

Premesso che dalle dichiarazioni della vittima e dalla confessione dei due indagati in sede di interrogatorio di garanzia sono ricavabili gravi indizi di commissione del fatto, il Tribunale opera.

Con un giudizio che unifica le posizioni dei due indagati, una valutazione di sussistenza di stringenti esigenze di custodia che, attesa l’estrema gravità delle condotte e la esistenza di un contesto sociale inadeguato, possono essere contrastate solo con la più grave delle misure coercitive.

A fronte di tale argomentazioni la Corte ritiene che non sussistano i lamentati profili di violazione di legge. Una volta ritenuto che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e la (per quanto sia considerata dalla Difesa parziale) ammissione dei fatti da parte degli indagati comportino l’esistenza di una quadro indiziario grave, non può affermarsi che sia contrario alla legge il sostenere che la gravità obiettiva delle condotte, le concrete modalità del fatto e la inconsapevolezza di tale gravità dimostrata dai minorenni comportino l’esistenza di un rischio di reiterazione di condotte illecite.

Va, invece, ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui afferma che la motivazione appare carente rispetto alle questioni sollevate.

Tale giudizio opera in misura minore per la motivazione relativa ai gravi indizi, per la quale la Corte ritiene che le chiare dichiarazioni della persona offesa e le ammissioni, pur non coincidenti del tutto, dei due indagati fondino una solida base indiziaria indipendentemente dagli altri elementi non presi in esame dal Tribunale.

Più grave appare la carenza di motivazione in ordine alla necessità di rispondere alle esigenze cautelare con la sola misura della custodia in carcere. I riferimenti effettuati in motivazione "all’ambito in cui (i fatti) sono stati perpetrati" e agli "ambienti assolutamente inadeguati" appaiono tanto generici quanto, invece, risultano rilevanti per giungere alla decisione di escludere le misure meno afflittive. Appare, poi, evidente che il Tribunale ha utilizzato per i due indagati il medesimo metro di giudizio della pericolosità e del rischio di reiterazione senza rispondere alle obiezioni che fondano un ruolo marginale o comunque meno rilevante del Sig. L. rispetto alle violenze inflitte alla vittima.

L’ordinanza deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale per i Minorenni di L’Aquila per un nuovo esame che tenga conto dei principi affermati col presente provvedimento.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale peri Minorenni di L’Aquila. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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