Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1347 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame,introdotto il giorno prima dell’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, la società ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Perugia, con cui le è stato riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, con la condanna al pagamento in suo favore dell’equa riparazione per Euro 8.500,00 oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

La suddetta sentenza, depositata in atti, munita di formula esecutiva risulta essere stata notificata dalla ricorrente al Ministero unitamente ad un atto di diffida e messa in mora per ottenere la corresponsione delle suddette somme entro 120 gg..

L’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente in giudizio.

Alla camera di consiglio del 1.2.2011, la causa è stata quindi chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Nel regime precedente al c.p.a., l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 delle sentenze di altri giudici (in alternativa all’esecuzione forzata), necessitava che queste fossero ritualmente passate in giudicato.

L’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 infatti disponeva che "Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con la copia del giudicato".

Nel giudizio di ottemperanza delle pronunce rese dal giudice civile la formazione del giudicato in senso proprio doveva essere formalmente e rigorosamente dimostrata dal ricorrente con il certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. per cui: "La prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell’art. 395 del codice" (comma 1), e "ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 del codice" (comma 2).

Negli atti di causa manca la prova del passaggio in giudicato del decreto di cui si chiede l’esecuzione.

La parte ricorrente, infatti, non ha depositato in giudizio il necessario certificato rilasciato attestante la mancata proposizione di appello avverso la citata sentenza.

Neppure vi è stato formale riconoscimento della mancata impugnazione della sentenza da parte della Difesa Erariale.

Per i suesposti motivi, il presente ricorso deve giudicarsi inammissibile.

Le spese, in considerazione della natura della causa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile l’appello, come in epigrafe proposto.

2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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