REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 15

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone – Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 11, comma 3)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 31 del 6 agosto 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47-11969 del 4
agosto 2009;

Emana:

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recane: «Modifiche al regolamento regionale
22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la
navigazione sulle acque del lago di Viverone – Legge regionale 17
gennaio 2008, n. 2 art. 11, comma 3)».
Art. 1

Modifiche all’art. 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R

1. Al comma 10 dell’art. 2 del regolamento regionale 22 giugno
2009, n. 7/R, dopo le parole: «da competizione», sono aggiunte le
seguenti: «a motore».

Art. 2

Modifiche all’art. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n.
7/R

1. Dopo il comma 1 dell’art. 18 del regolamento regionale 22
giugno 2009, n. 7/R, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il Comune di Viverone e’ tenuto ad assumere ed
inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali
provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo
svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del
lago, entro e non oltre il 15º giorno antecedente lo svolgimento.».

Art. 3 Modiche allaart. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R 1. Al comma 2 dell’art. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, le parole «comma 10», sono sostituite dalle seguenti «comma 9».

Art. 4

Sostituzione dell’allegato A del regolamento regionale 22 giugno
2009, n 7/R

1. La planimetria (allegato A) allegata al regolamento regionale
22 giugno 2009, n. 7/R, e’ sostituita da quella riprodotta
nell’allegato A del presente regolamento.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 4 agosto 2009

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0795&tmstp=1272613646775

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