Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1344 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

comparso per le parti costituite;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor C.B. agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe indicato, con il quale la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1000,00 in suo favore a titolo di equo indennizzo ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 2001, nr. 89.

L’istante ha evidenziato che, nonostante sulla richiamata pronuncia si sia formato il giudicato e malgrado la notifica di apposito atto di diffida e messa in mora, l’Amministrazione non risulta a tutt’oggi aver dato esecuzione alla condanna; ha chiesto pertanto ordinarsi alla medesima Amministrazione di dare piena ottemperanza al giudicato, nonché nominarsi Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Ministero della Giustizia si è costituito opponendosi al ricorso con atto formale.

Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato e va conseguentemente accolto.

Infatti, l’Amministrazione intimata non ha contestato l’assunto del ricorrente in ordine all’inerzia tenuta a seguito del suindicato decreto, passato in giudicato, e quindi la mancata ottemperanza all’ordine di pagamento di equo indennizzo.

In particolare, è appena il caso di evidenziare come non possa trovare accoglimento la singolare richiesta formulata dall’Amministrazione nella relazione depositata in atti, nella quale in sostanza si chiede ordinarsi l’ottemperanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze in luogo dell’Amministrazione intimata, sulla base del rilievo che sarebbe detto Ministero il responsabile dello stanziamento e della destinazione delle somme da impiegare per il pagamento degli equi indennizzi ex legge nr. 89 del 2001; al riguardo, in disparte ogni altra considerazione, è sufficiente rilevare come non vi sia alcuno spazio per il coinvolgimento di un’Amministrazione che non è parte convenuta nel presente giudizio (né, tanto meno, lo è stata nel giudizio a quo).

Pertanto, va ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al decreto della Corte d’Appello di Roma in epigrafe indicato, fissando all’uopo il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

La Sezione si riserva, su istanza di parte in ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del predetto termine, di nominare un Commissario ad acta perché provveda a porre in essere gli atti necessari.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di controparte, delle spese relative alla presente fase del giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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