Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9969 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Decreto del 24 luglio 2008 il giudice di pace di Arezzo ha respinto l’opposizione proposta dal cittadino marocchino B. A. avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Arezzo perchè, essendo titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto da oltre sessanta giorni, non ne aveva chiesto il rinnovo.

Il giudice di pace ha affermato che, poichè il permesso di soggiorno per lavoro stagionale era stato espressamente qualificato come improrogabile e comunque non era suscettibile di essere rinnovato la richiesta di rinnovo che lo straniero aveva presentato alla Questura di Firenze non poteva valere come "domanda di rinnovo del permesso scaduto".

Avverso il decreto del giudice di pace di Arezzo il cittadino straniero ha presentato ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il prefetto di Arezzo.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma, art. 6, comma 1 e art. 13, comma 2, lett. b) della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 1 e del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 12, il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto valido il provvedimento di espulsione emesso prima che gli fosse comunicato l’esito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno mentre dalle norme violate deriva il suo diritto a ricevere risposta a detta domanda e dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 24 risulta che anche il permesso di soggiorno stagionale può essere rinnovato.

Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere esaminato i motivi di impugnazione del provvedimento espulsivo, in particolare quello relativo al difetto di motivazione e di istruttoria, consistente nell’avere escluso l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione dell’affermazione secondo la quale la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno stagionale non sarebbe valida, mentre tale domanda sarebbe stata presentata su richiesta della Questura di Firenze e, comunque, costituisce "valida" domanda di rinnovo.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti di diritto formulati sollevata dall’amministrazione non merita accoglimento. Sia il primo che il secondo motivo si concludono infatti con la formulazione di una domanda di applicazione di un principio di diritto (rispettivamente, illegittimità del decreto di espulsione prima della definizione del procedimento originato da domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e obbligo di pronunciare su tutti i motivi di impugnazione) da applicare alle fattispecie concrete descritte nei motivi stessi.

3. Il primo motivo è fondato.

Infatti, lo straniero che abbia tempestivamente presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ha diritto alla permanenza nello stato sino alla decisione sull’istanza medesima, munito del titolo complesso costituito dal permesso scaduto e dalla copia della richiesta formata dal ricevente ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 13, comma 3, di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Cass., n. 23215/2005).

Il provvedimento impugnato deve essere cassato, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo l’opposizione annullando il provvedimento di espulsione.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento di espulsione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 600,00 (Euro 100,00 per esborsi, Euro 300,00 per onorari ed Euro 200,00 per diritti) per il giudizio di merito ed Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, per entrambi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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