REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 173 del 9 ottobre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. E’ istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale
organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di
consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell’art. 23, comma 9, dello
Statuto, ne disciplina la composizione, le modalita’ di formazione e
di funzionamento, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei compiti di
cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2 Composizione 1. Il Consiglio delle autonomie locali e’ composto da componenti di diritto e componenti elettivi. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle Province; b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con piu’ di 50.000 abitanti. 3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la meta’ appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all’art. 3. 4. Il CAL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.

Art. 3 Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti 1. Ai fini dell’elezione dei componenti del CAL di cui all’art. 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l’assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti. 2. L’assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio. 3. L’elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiede in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L’assemblea e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. E’ presieduta dal Presidente dell’Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegate che nomina due sindaci in veste di scrutatori. 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto e’ valido ogni volta che sia chiara l’individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell’elettore. 5. Al termine delle votazioni il Presidente dell’Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non e’ compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all’art. 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parita’ di cifre individuali prevale il piu’ anziano di eta’. Quindi trasmette gli atti dell’assemblea al Presidente della Regione. 6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria. 7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni. 8. La seduta di insediamento e’ presieduta dal componente piu’ anziano di eta’ fino all’elezione del Presidente.

Art. 4 Organizzazione 1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attivita’, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto. 2. Il regolamento disciplina altresi’ la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori. 3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potesta’ ed attivita’ sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell’Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell’atto sottoposto, e’ rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l’intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purche’ entro i termini previsti dal regolamento dell’Assemblea legislativa. 4. Il CAL e’ convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.

Art. 5 Durata in carica 1. I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza e’ dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL. 2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all’art. 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu’ della meta’ dei Comuni della regione. 3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’art. 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. 4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu’ della meta’ dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche’ si proceda, ai sensi dell’art. 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi. 5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione. 6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco presidente di Provincia. 7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 6 Pareri I. Il CAL esprime pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa nei casi previsti dall’art. 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell’Assemblea stessa, nonche’ alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Art. 7 Riunioni congiunte degli organi 1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e’ presentato all’Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l’Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalita’ previse dal regolamento dell’Assemblea. 2. Su questioni di rilavante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione o dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Art. 8 Altre attivita’ 1. Il CAL puo’ riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie formulare proposte in materia da inviare all’Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e puo’ richiedere specifica incentri. 2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalita’ e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Art. 9 Struttura operativa 1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione. 2. Su proposta del Prendente del CAL, la Regione, mediante convenzione, puo’ definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell’organo. 3. E’ istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell’attivita’ dell’organo.

Art. 10

Norma transitoria

1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall’entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all’espletamento delle procedure di elezione di cui
all’art. 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l’organo opera
validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della
Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei
membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l’assemblea dei sindaci per l’elezione dei rappresentanti di cui
all’art. 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in
carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all’art.
3.
4. Il regolamento previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto
e’ approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come
prevista dall’art. 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi
2 e 3 dell’art. 4, relativi al Comitato di presidenza e alle
commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell’organo si applicano in quanto
compatibili gli artt. 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994,
n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 2009

ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0827&tmstp=1272613646775

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