Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 15 maggio 2008 il giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino brasiliano D. N.D.M.M. avverso il decreto di espulsione del prefetto di Roma e il conseguente provvedimento del questore di Roma in data 27 novembre 2007. Con l’opposizione sono stati dedotti i vizi di carenza di motivazione, violazione della L. n. 241 del 1990, inopportunità e violazione del diritto di difesa. Il giudice di pace ha affermato che: 1) il provvedimento espulsivo impugnato è correttamente motivato con il richiamo alla circostanza che il cittadino straniero è entrato in Italia il 1 giugno 2004 senza permesso d’ingresso; 2) l’espulsione è provvedimento dovuto non discrezionale e pertanto è inconferente la censura di inopportunità; 3) tutte le doglianze dell’interessato sono sfornite di prova.

Avverso il decreto del giudice di pace di Roma il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo al quale resiste il prefetto di Roma con controricorso.
Motivi della decisione

1. Deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 241 del 1990, art. 2, del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 6, comma 10 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia esaminato la censura del provvedimento di espulsione con la quale era stata dedotta la violazione della L. n. 241 del 1990, per avere il prefetto emesso il provvedimento espulsivo mentre era ancora pendente il procedimento per l’esame della richiesta di permesso di soggiorno e, comunque, prima che gli fosse stato notificato il provvedimento che avrebbe obbligatoriamente concludere tale procedimento.

Il ricorso è ammissibile, non ostante sia stato notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, avendo il Prefetto di Roma depositato controricorso, ed è anche infondato.

Presupposti necessari del provvedimento di espulsione sono la presenza sul territorio senza valido titolo di soggiorno derivante dalla mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego. Poichè è pacifico che il procedimento per la valutazione della richiesta di permesso di soggiorno era ancora pendente al momento del provvedimento di espulsione lo stesso è illegittimo.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo l’opposizione annullando il provvedimento di espulsione.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento di espulsione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 600,00 (Euro 100,00 per esborsi, Euro 300,00 per onorari ed Euro 200,00 per diritti) per il giudizio di merito ed Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, per entrambi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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