Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1334 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. I.D. partecipava al concorso per titoli a n.2394 posti di carabiniere in ferma quadriennale per l’anno 2005 e veniva, a tal fine sottoposto agli accertamenti previsti dall’art.53 comma 6 del dlgs n.198 del 1995, all’esito dei quali era giudicato, quanto alle qualità attitudinali, non idoneo.

Con nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- n.202716 del 18 aprile 2005, notificata in pari data, veniva data al predetto comunicazione di "non idoneità attitudinale ", con conseguente esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi.

Lo I. impugnava innanzi al Tar per il Lazio tale provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tar con sentenza n.11561del 18 novembre 2005 dichiarava il proposto ricorso irricevibile per tardività.

L’interessato ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata oltreché ingiusta, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, la censura di violazione di legge, sub specie dell’art.21 della legge n.1034 del 1971.

Sostiene, in particolare l’appellante che la decorrenza del termine decadenziale di cui all’art.21 della citata legge n.1034/1971 non può coincidere con la conoscenza degli elementi esteriori del provvedimento, bensì con la conoscenza effettiva del contenuto integrale dell’atto (quanto al suo apparato motivazionale) giacchè è da quel momento che si ha contezza del carattere lesivo della determinazione assunta e nella specie tale piena conoscenza è avvenuto solo allorchè è stato consentito l’esercizio del diritto di accesso all’interessato, lì dove rispetto a quest’ultima data (giugno 2008) il ricorso risulterebbe tempestivamente proposto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione militare intimata che ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Tanto premesso, l’appello è infondato e va respinto.

La declaratoria di irricevibilità per tardività della proposta impugnativa è stata pronunciata dal giudice di primo grado sul rilievo che rispetto alla data di notifica del provvedimento impugnato, il 18 aprile 2005, il relativo ricorso giurisdizionale risulta essere stato notificato solo in data 4 novembre 2005, ben oltre, cioè, il termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dall’art.21 della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (la n.1034 del 1971) e tale statuizione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, correttamente emessa.

Parte appellante sostiene, dunque, che la piena conoscenza dell’atto de quo, intesa come conoscenza del contenuto integrale del provvedimento e quindi concreta percezione della lesività dello stesso sarebbe avvenuta in epoca successiva a quella coincidente con la data di notifica, in tempo utile ai fini della tempestività della proposta impugnativa, ma una siffatta tesi per quanto prospettata con lodevole abilità, non appare condivisibile.

Alla Sezione è ben noto l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per la piena conoscenza del provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale occorre che l’interessato sia stato reso edotto non solo del dispositivo sfavorevole, ma anche degli elementi qualificanti della determinazione assunta (in tal senso, Cds Sez. VI 30/7/2003 n.4380; questa stessa Sezione 11/7/2001 n.3890) ma non è questo il caso che ci occupa.

E’ rilevabile per tabulas che l’atto per cui è causa (come portato alla cognizione dell’interessato) per come formulato, reca dati ed elementi essenziali tali da una parte da configurare una determinazione amministrativa incidente in maniera negativa sulla posizione giuridica soggettiva e d’altra parte da consentire una conoscenza sufficiente in ordine alle ragioni almeno di massima che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere siffatto provvedimento.

In particolare, nella parte narrativa e in quella dispositiva dall’atto impugnato si è avuto cura di fornire all’interessato le notizie utili alla bisogna, spiegando precipuamente che il giudizio di non idoneità attiene al profilo attitudinale, è ancorato alle prove attitudinali cui è stato sottoposto ed inoltre che la valutazione è stata emessa in base ai test somministrati, alla relazione psicologica alla scheda relativa all’intervista.

Ora quelli testè elencati sono da considerarsi indubbiamente elementi significativi ed essenziali di conoscenza del rapporto giuridico sotteso al provvedimento stesso (soggetto emanante, oggetto, causa) sì che sin da subito, sin cioè dalla comunicazione di tali notizie si è concretizzato il contenuto lesivo della determinazione de qua, imponendosi perciò stesso a carico del sig. I. un onere di tempestiva impugnazione dell’atto nel termine decadenziale di sessanta giorni a decorrere dalla data di notificazione dello stesso (18 aprile 2005).

In altri termini, la conoscenza piena da intendersi nei termini voluti ed affermati dall’orientamento giurisprudenziale citato dalla stessa parte appellante è avvenuta esattamente con la notificazione dell’atto e non già successivamente.

Parte appellante lamenta sempre ai fini della tesi di una non avvenuta piena conoscenza la mancanza nel provvedimento di una esaustiva motivazione, ma è evidente che non occorre attendere un integrale apparato motivazionale per instaurare il rapporto processuale, ben potendo soccorrere, ai fini di un più compiuto esercizio del diritto di difesa, la proposizione di motivi aggiunti (cfr Cons Stato Sez. IV n.522/07).

Conclusivamente i rilievi mossi col proposto gravame non sono tali da scalfire le osservazioni e prese conclusioni recate dalla sentenza impugnata che va, perciò, confermata.

Appare, peraltro, equo disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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