Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-05-2011, n. 9931 Licenziamento per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Falcon Sud srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 16 dicembre 2008, che ha rigettato l’appello e quindi confermato la decisione con la quale il giudice del lavoro di Catania aveva annullato il licenziamento intimato dalla ricorrente al dipendente L.C., reintegrandolo nel posto di lavoro.

Il ricorso si basa su di un unico motivo.

Il L. si è difeso con controricorso.

L’unico motivo denunziato è un vizio di "omessa, insufficiente ed errata motivazione" su di un punto decisivo della controversia, costituito dal "ritenere che non sussiste la giusta causa dell’intimato licenziamento".

Il ricorso è inammissibile per vari motivi.

In primo luogo perchè non specifica di quale tipo di vizio di motivazione si tratta, denunziando indistintamente che la motivazione sarebbe omessa, insufficiente ed errata. E’ evidente che una motivazione non può al tempo stesso non esserci ed essere errata ed insufficiente. Il ricorso pertanto non è specifico e prospetta una tesi in sè contraddittoria.

Altro motivo di inammissibilità riguarda la indicazione del fatto su cui la motivazione sarebbe viziata. Il ricorso lo indica nel punto in cui la sentenza ha ritenuto non sussistente la giusta causa. Ma questo non è un fatto, bensì una valutazione giuridica. In realtà, anche sotto questo profilo il ricorso è aspecifico, perchè non individua il fatto controverso e decisivo su cui vi sarebbe vizio di motivazione. Peraltro, nel suo argomentare pone problemi e questioni che attengono al merito della controversia e non al giudizio di legittimità, il che è ulteriore motivo di inammissibilità.

La motivazione della Corte è invece completa e coerente. Si premette che in presenza di un licenziamento per giusta causa l’onere della prova grava sul datore di lavoro. Si focalizzano gli addebiti fatti al L.. Si analizza l’istruttoria e si spiega con precisione perchè tali addebiti sono rimasti indimostrati.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, che perde il giudizio, al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 15,00 Euro, nonchè 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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