Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1331 Nomine, avanzamenti ed assegnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dott. M.S., Consigliere della Corte dei Conti, impugnava innanzi al Tar per il Lazio il provvedimento di nomina del dott. M. di Scarfizzi a Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Campania, adottato dal Consiglio di Presidenza nell’anno 2002.

L’adito Tar con sentenza n.10788/04 accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alla mancata attribuzione al ricorrente di un punteggio aggiuntivo e detta sentenza era impugnata, in parte qua, dal Dott. S. con l’appello n.10442/04

Anche il controinteressato dr. M. impugnava la suindicata sentenza in parte qua con l’appello n.1351/05

Intanto il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti rinnovava lo scrutinio della procedura concorsuale in parola e con deliberazione del 19 novembre 2004 assegnava nuovamente la carica di Procuratore Generale della Campania al dott. M..

Anche questa nomina veniva gravata dal dr. S. con ricorso al Tar del Lazio che con sentenza.2700/2007 rigettava il gravame e tale ultima sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato (come pacificamente ammesso dalle parti), divenendo, pertanto, definitiva la nomina del dr M. alla carica in questione.

Tanto premesso, disposta preliminarmente la riunione degli appelli in rubrica in quanto rivolti avverso la stessa sentenza (la n.10778/04), il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia di merito delle impugnative qui all’esame.

Invero, alla luce dei fatti e delle vicende giudiziarie via via susseguitesi e come testè illustrate, appare evidente che si è avuto un mutamento di fatto e di diritto che ha reso improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, gli appelli proposti entrambi avverso gli atti relativi alla prima assegnazione della carica di Procuratore Regionale della Campania che, come già visto, risulta superata dagli eventi successivamente intervenuti.

Le stesse parti ricorrenti, con le note difensive del gennaio 2011, dopo aver riassunto i fatti, hanno chiesto che sia dato atto della cessazione della materia del contendere, da intendersi come improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse, sicchè non resta al Collegio che pronunciare la decisione di rito prevista dall’art.35 1 comma lettera c) del codice del processo amministrativo circa, appunto, l’improcedibilità dei ricorsi.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli nn.10442/04 e 1351/05, come in epigrafe proposti, li Riunisce e li dichiara Improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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