Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 04-03-2011, n. 8757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2010 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del P.M. volta alla revoca parziale della sentenza di condanna di tale B.R., dallo stesso Tribunale emessa il 16.4.1999 e divenuta irrevocabile il 1.6 successivo, relativa, tra l’altro, anche al reato di oltraggio a P.U., abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, revoca per questo richiesta limitatamente a tale delitto.

A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che il reato di oltraggio di cui alla sentenza innanzi evocata è stato reintrodotto nel nostro sistema penale con la L. n. 94 del 2009, che ha regolamentato, come è noto, detto delitto all’art. 341 bis c.p., circostanza questa che impedirebbe, ad avviso del giudice a quo, l’accoglimento della istanza proposta dal P.M.. Si duole di tale decisione il rappresentante della pubblica accusa, che ne chiede l’annullamento con ricorso per Cassazione denunciandone l’illegittimità per violazione di legge. Deduce infatti il procuratore ricorrente che in seguito all’abrogazione della figura criminis di cui alla sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 2 c.p. ne va dichiarata cessata l’esecuzione e caducati gli effetti penali, a nulla rilevando che, successivamente, il delitto abrogato sia stato reintrodotto nel sistema, trattandosi comunque di una nuova norma, che non può far rivivere gli effetti della precedente abrogazione.

1.2 Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

2. Il ricorso è fondato.

Ha avuto modo di precisare questa Corte, peraltro nella sua più autorevole composizione, che in tema di oltraggio, l’abrogazione degli artt. 341 e 344 c.p., disposta dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, integra un’ipotesi di "abolitio criminis" disciplinata dall’art. 2 c.p., comma 2, con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. Unite, 27/06/2001, n. 29023).

Nè l’effetto dell’abrogazione può essere in qual si voglia misura impedito dalla reintroduzione nel nostro sistema di diritto penale, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 8, dell’art. 341 bis c.p., recante, come è noto, la rubrica "oltraggio a pubblico ufficiale", posto che tale norma può produrre i suoi effetti soltanto ed esclusivamente a far tempo dall’entrata in vigore della legge che l’ha contemplato come nuova figura di delitto, di guisa che l’applicazione nel caso di specie della disciplina portata dall’art. 2 c.p., e, quindi, la cessazione degli effetti e della eventuale esecuzione, non possono essere posti nel nulla dalla nuova disposizione, alla quale, diversamente opinando, si riconoscerebbe un effetto retroattivo inammissibile e contrario ai principi fondanti del diritto penale ( art. 2 c.p. e art. 25 Cost).

E’ appena il caso poi di osservare che la revoca della sentenza di condanna del reato abrogato di cui all’art. 673 c.p.p. ha natura dichiarativa (Cass., Sez. 1, 11.2.2004, n. 7652) di effetti prodottisi immediatamente al momento stesso dell’abrogazione della norma incriminatrice.

3. Alla stregua delle esposte argomentazioni l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo affinchè ridetermini la pena per i reati giudicati con la medesima sentenza unitamente a quello di oltraggio, venuto meno per effetto dell’abrogazione della relativa norma incriminatrice.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in ordine alla omessa revoca della sentenza del Tribunale di Napoli 16.4.1999, limitatamente al capo relativo al delitto di cui all’art. 341 c.p., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per la rideterminazione della pena per i residui reati.

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