Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 04-03-2011, n. 8756 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 9 aprile 2010 la Corte di Appello di Bologna rigettava gli incidenti in executivis proposti da B. L., il primo relativo all’ordine di esecuzione del Procuratore Generale presso detta Corte distrettuale del di 11.1.2010, relativo alla competenza del giudice dell’esecuzione ed il secondo concernente altro ordine di esecuzione, quello datato 26.1.2010, con il quale si contestava sia la competenza funzionale del P.G. ad adottare un provvedimento di revoca dell’indulto, sia la legittimità comunque della revoca stessa, della quale in conclusione si chiedeva dichiararsi la nullità e l’inefficacia.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione B. L., assistito dal difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento perchè viziato da violazione di legge anche processuale.

Deduce in particolare la difesa ricorrente che:

– competente a disporre la revoca del beneficio dell’indulto è, a mente dell’art. 674 c.p.p., il giudice dell’esecuzione;

– nel caso di specie si configura un provvedimento di cumulo che comprende altresì la pena condonata in assenza di un formale provvedimento di revoca, pratica giustificata dalla Corte distrettuale sul rilievo che tratterebbesi di revoca di diritto;

– il cumulo disposto dal P.G. si risolve pertanto in una implicita revoca del condono;

– l’ordine di carcerazione, comprensivo della pena condonata nonostante l’indulto relativo non sia mai stato revocato, deve ritenersi illegittimo.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto della doglianza.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 La questione giuridica sottoposta a questa Corte dalla difesa ricorrente in relazione a provvedimento del giudice a quo, di non felicissima forma semantica quanto di incerta tenuta logica, sta nella legittimità di una revoca implicita di un precedente provvedimento di condono ovvero, se nell’adozione di un ordine di carcerazione, nella determinazione della pena da eseguire, possa comprendersi, altresì, la parte di pena in precedenza condonata, allorchè ricorra una causa certa di revoca del beneficio.

4.2 In tali termini la questione non può trovare che un’unica soluzione, attenta al riparto funzionale delle competenze ed addirittura allo stesso riparto delle funzioni giurisdizionali. La revoca del beneficio dell’indulto a suo tempo legittimamente concesso perchè intervenute cause che ne impongono la revoca, non può che essere affidata ad una decisione di natura giurisdizionale, che, nel nostro sistema, è affidata solo ed esclusivamente al giudice, individuato secondo le regole della competenza, funzionale, per materia e territoriale.

Ne consegue che ricorre una palese ed evidente ipotesi di travisamento di potestà giudiziarie nel caso in esame, in cui un organo giudiziario di parte, il P.M., al quale l’ordinamento affida il compito (la competenza) in ordine all’esecuzione di titoli formati dagli organi giudiziari investiti del giudizio, adotti implicitamente un provvedimento di revoca, in tal guisa dovendosi intendere l’ordine di carcerazione esecutivo della pena condonata, se non revocato il relativo beneficio, rimesso, per la sua natura e caratterizzazione giuridica e processuale, alla decisione di un organo giudicante, nella fattispecie il giudice dell’esecuzione, attraverso modalità processuali precisamente definite dal codice di rito, per assicurate che la decisione venga assunta nel contraddittorio anche della parte interessata e nel rispetto dei suoi rilevanti ed incomprimibili diritti difensivi.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni si appalesa illegittimo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che non abbia tenuto conto di tali fondanti questioni processuali e di sistema, di guisa che esso va irrimediabilmente cassato, senza rinvio, in riferimento alla parte di sanzione condonata ed irritualmente considerata nell’ordine di carcerazione impugnato davanti ad esso giudice in executivis, investito con l’incidente processuale di cui in premessa.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena condonata di mesi sette e giorni ventotto di reclusione, che esclude.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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