REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16 Modalita’ di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 183 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
I, Capo III, Sezione IV-bis, Potenziale produttivo nel settore
vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007
(Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
«Regolamento unico OCM») ed altresi’ al Titolo IV del Regolamento
(CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione
recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del
2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel setttore
vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni
amministrative relative alle superfici vitate impiantate
illegalmente.
2. La presene legge disciplina, inoltre, le sanzioni
amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale
produttivo vinicolo nel rispetto della normativa comunitaria
richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in
materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici
impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei
corrispondenti diritti di impiato.
4. Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad
uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la
cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Art. 2 Funzioni delle Province, delle Comunita’ Montane e delle Unioni di Comuni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunita’ Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), nonche’ dagli altri enti che sono subentrati alle Comunita’ Montane nell’esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresi’ all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi. 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all’art. 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 3 Proporzionalita’ della sanzione 1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell’ipotesi di superfici inferiori o superiori all’ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 4

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell’art. 85-bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 1234 del 2007 il produttore ha l’obbligo di estirpare a proprie
spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L’estirpazione non da’ origine a diritti di impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio
2008 il produttore e’ tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 12.000, euro ad ettaro, con
decorrenza 1º gennaio 2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data
del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 e’ applicata a
decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 e’ nuovamente
applicata, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione, ogni
dodici mesi decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la
data di applicazione della prima sanzione.

Art. 5 Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all’art. 85-ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalita’ di cui all’art. 6. 2. Ai sensi dell’art. 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l’omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta: a) l’obbliga del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali; b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12000,00 euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 sanzione e’ applicata per la prima volta il 1º luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.

Art. 6 Modalita’ di regolarizzazione 1. II conduttore di superfici vitate di cui all’art. 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all’art. 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009. 2. Le domande presentate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. E’ fatta salva la facolta’ per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all’integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009. 3. Alla domanda di regolarizzazione e’ allegata: a) l’attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo; b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione. 4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell’attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta inammissibilita’ della domanda stessa. 5. I conduttori che presentalo la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 euro ad ettaro. 6. I conduttori che non dimostrino l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superficie oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro ad ettaro per, ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro ad ettaro. 7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo. 8. Le Amministrazioni, nel corso dell’istruttoria della domanda richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresi’ a rimuovere le irregolarita’ e i vizi formali riscontrati. 9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione e’ subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo. 10. Il provvedimento di regolarizzazione e’ rilasciato all’Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell’attestato di reimpianto. 11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sano soggetti alle sanzioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatone in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicola, a norma dell’art. 5 della legge 2l dicembre 1999, n. 526) e dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, Nonche’ sanzioni per l’inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 7 Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve 1. Ai sensi degli artt. 85-bis, paragrafo 2, 85-ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’art. 4, comma l, e art. 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all’art. 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possano avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore: a) vendemmia verde di cui all’art. 103-novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007; b) distillazione. 2. Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Il produttore comunica ogni anno all’Amministrazione l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalita’ e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9. 4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall’art. 56, paragrafo 2), del Regolamelo (CE) n. 555 del 2008 e’ soggetto alle sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro per ettaro. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti; b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell’anno civile considerato.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
delle norme sul potenziale viticolo

1. E’ fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna
in cui a preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione
delle stesse per la definizione del potenziale vincolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale vincolo
dell’azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta
giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni
sono avvenute.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00
euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari
a 200,00 euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera
incompleta la dichiarazione le superfici vitate di cui al comma 1,
lettera b).
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 200,00
euro il produttore che non rispetta l’obbligo di cui comma 1, lettera
b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della
concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il
diritto al fine di rimpianto deve presentare domanda di
autorizzazione alle Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme
sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata
senza aver mangiato presentato la domanda di cui al comma 4, e’
oggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 500,00 euro per
ogni ettaro di superficie interessata con un minimo di 200,00 euro.
6. I diritti di reimpianto originati da superfici vitate per le
quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di
autorizzazione all’estirpazione, sono trasferiti alla riserva
regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione
di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il
rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della
sanzione.
7. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma
4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.
8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta
estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini
previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua
senza aver terminato i lavori.
9. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a
200,00 euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici
per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le
Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di
realizzare un impianto difforme da quanto prescritto
nell’autorizzazionedi cui al comma 4.
10. Ai fini dell’applicazione del comma 9, per difformita’
dell’impianto s’intende la difformita’ di localizzazione del medesimo
ovvero la difformita’ tecnica in relazione al vitigno, sesto
d’impianto o forma di allevamento.

Art. 9 Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalita’ di cui all’art. 7, comma 3.

Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0830&tmstp=1272613646776

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