Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli appellanti, titolari in Foggia di rivendite di generi di monopoli, impugnavano innanzi al Tar per la Puglia il provvedimento dell’Ispettore Capo del Compartimento dei Monopoli di Stato di Bari con cui è stata concessa al sig. Catalano Antonio l’autorizzazione per l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopoli presso il Palazzo di Giustizia di quel Comune, deducendo a carico dell’atto gravato vari profili di illegittimità.

L’adito Tar con sentenza n.2544 del 25 giugno 2003 ha respinto il ricorso giudicandolo infondato.

Gli interessati, ritenendo tale sentenza ingiusta ed errata, l’hanno impugnata, denunciando, con un unico, articolato motivo, in sostanza la violazione delle norme che regolano la razionalizzazione del sistema di vendita dei generi di monopolio, lì dove la possibilità di concessione di rivendite speciali è prevista unicamente per i casi tassativamente elencati nella circolare del Ministero delle Finanze n.04/60570 del 20/1/1971, riproposti con circolare ministeriale n.04/62734 del 9/5/ 1984 e senza che nella specie si possa configurare una legittima deroga a quella che costituisce una elencazione tassativa.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va rigettato.

La tesi della parte appellante dell’ illegittimità dell’istituzione della rivendita di generi di monopoli in questione si fonda su due argomentazioni così riassumibili:

i casi di rivendite speciali sono tassativamente elencati nelle circolari ministeriali del 1971 e del 1984 e quella in contestazione non rientra tra le fattispecie indicate dalla disciplina dettata dalla stessa Amministrazione;

se si volesse ammettere il carattere eccezionale del caso all’esame, a rilasciare la relativa autorizzazione doveva essere la Direzione Generale dei Monopoli e non già l’Ispettorato Compartimentale di Bari.

L’assunto difensivo non merita positiva considerazione.

Effettivamente la circolare dei Monopoli dello Stato n.04/63734, nel riprendere quanto già dettato con circolare n.04/60570, a proposito della istituzione di rivendite speciali, stabilisce che queste sono individuate presso: " stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, caserme e case di pene, nonché alberghi di 1^, 2^ e 3^ categoria e bar delle stazioni automobilistiche, sussistendo i requisiti previsti", per poi subito dopo, aggiungere che "la suddetta classificazione è tassativa".

Ora osserva il Collegio come il supporto normativo testé citato non vale, contrariamente a quanto sostenuto col proposto gravame, a precludere il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di una rivendita, appunto, speciale, di generi di monopoli nella sede del Tribunale di Foggia, atteso che la disciplina di carattere restrittivo sopra evidenziata si pone in contrasto con la normativa di rango superiore dettata in subjecta materia, che tale rilascio non preclude.

Ed invero, il DPR n.1074 del 14/10/1958, di attuazione della legge 22/12/1957 n.129, relativa all’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopoli, a proposito della istituzione delle rivendite speciali così statuisce: "le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato Compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino".

Ora, per come formulata, la norma suillustrata contempla accanto alle ipotesi espressamente elencate una situazione residuale di carattere generale per cu, in presenza di sussistenti e comprovate esigenze di servizio, l’Amministrazione può istituire rivendite speciali in luoghi diversi da quelli testualmente elencati.

La previsione del numerus clausus recata dalle circolari invocate dalla parte appellante si pone, allora, in contrasto con le disposizioni regolamentari di diretta attuazione della normativa di rango legislativo il cui tenore consentono inequivocabilmente di configurare casi per i quali, sussistendo le condizioni di necessità pure imposte, è possibile rilasciare la concessione, con la conseguenza che le "prescrizioni" recate dalle circolari in questione debbono cedere il passo alla normativa dettata in espressa attuazione della legge istitutiva dell’organizzazione della distribuzione dei generi di monopoli.

Questa Sezione ha avuto peraltro già modo di affermare in casi analoghi al presente, il principio della prevalenza delle disposizioni di carattere non restrittivo recate dal citato art.53 del DPR n.1074/1958 (cfr decisione n.2903 del 12/5/2009) e non ha motivo in questa circostanza di discostarsi da siffatto orientamento interpretativo.

Il caso che ci occupa, al di là della insussistenza di una previsione generale di carattere preclusivo, appare connotato dalle condizioni richieste dalla legge per farsi luogo al rilascio della concessione pur se è vero che a favore della istituzione della rivendita speciale in questione concorre la nota di sollecitazione, con adesione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, fatta pervenire dal Presidente del Tribunale, con cui si evidenzia la sussistenza della necessità di un tale servizio per gli operatori giudiziari e per gli utenti degli uffici in questione.

Inoltre, come si evince dalle risultanze documentali esistenti agli atti di causa, l’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza ha avuto esito favorevole all’istituzione della rivendita "de qua", senza che siano evidenziati motivi ostativi alla chiesta all’attivazione di tale punto di vendita.

Quanto alla pretesa carenza di potere da parte dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli a rilasciare la chiesta concessione, il dedotto vizio di incompetenza non sussiste per la semplice ragione che nella specie non si è affatto in presenza di un caso eccezionale, (come tale rimesso alla Direzione Generale), bensì di una fattispecie di tipo "ordinatorio" per la quale il 1° comma del citato art.53 prevede che ad istituire la rivendita speciale sia l’Ispettorato compartimentale.

In forza di quanto sopra esposto, l’appello va respinto, meritando conferma le statuizioni assunte dal giudice di primo grado integrale.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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